Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#finsubito
#finsubito video
Agevolazioni
Asta
Bandi
Costi
Eventi
Informazione
manifestazione
Sport
Vendita immobile

Conto e carta difficile da pignorare

anche per aziende e pos

Iva e sport: confermate anche per il 2025 le vigenti regole Iva


Come sempre accade, a ridosso della scadenza è giunta la proroga delle novità Iva introdotte dal D.L. 146/2021 che avrebbero dovuto, già dall’1.1.2025, modificare gli articoli 4 e 10, D.P.R. 633/1972, con l’obiettivo di far transitare da un regime di esclusione ad uno di esenzione le operazioni realizzate dagli enti non commerciali (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni dei terzi settore ed enti associati in generale) nei confronti dei propri associati e/o tesserati.

Il D.L. c.d. “Milleproroghe” approvato di recente in via definitiva dal Consiglio dei ministri sposta, infatti, la decorrenza delle richiamate disposizioni al successivo 1.1.2026. Si potrebbe dire “tanto rumore per nulla”, ma mai, come in questa occasione, un differimento si è reso davvero necessario per consentire tanto al legislatore, quanto all’Agenzia delle entrate, di fare chiarezza sulle conseguenze che il passaggio da un regime non iva a un regime iva comporterà per gli enti, soprattutto in termini di aggravio di adempimenti.

Occasione che per il legislatore si proporrà con uno dei decreti attuativi della Riforma Fiscale (L. 111/2023), in attuazione della previsione contenuta nella lettera m), comma 1, dell’articolo 9, della richiamata legge delega, che testualmente richiama l’esigenza di “completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario con l’obiettivo di favorire tra l’altro, l’avviamento e la formazione allo sport dei giovani e soggetti svantaggiati;”.

Così come per quanto riguarda l’Agenzia delle entrate, l’anno 2025 sarà l’occasione per integrare le scarne indicazioni fornite con la circolare n. 5/E/2022, esplicativa delle disposizioni contenute nel richiamato D.L. 146/2021: il rapporto tra le nuove operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, e il regime forfettario ex L. 398/1991, le condizioni alle quali sarà consentito fare ricorso all’istituto della dispensa da adempimenti, ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972, oltre che, in generale, il corretto inquadramento delle operazioni c.d. “a doppio binario (ovvero esenti Iva, ma decommercializzate ai fini redditi, ai sensi dell’articolo148, comma 3, Tuir, nel contesto delle attività svolte dal sodalizio sportivo dilettantistico, sono solo alcuni dei temi sui quali sarà indispensabile conoscere il “pensiero” dell’Amministrazione finanziaria, al fine di orientare consulenti e operatori del settore nella impostazione fiscale delle proprie organizzazioni sportive una volta che le nuove disposizioni entreranno in vigore.

Da ultimo, un richiamo alla previsione normativa contenuta nell’articolo 36 bis, D.L. 75/2023, che (in vigore dallo scorso 17.8.2023) resterà anche per l’anno 2025 una valida alternativa (e non solo) alla ipotesi di esclusione da Iva, prevista dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972, tanto per le associazioni, quanto soprattutto per società di capitali sportive dilettantistiche (le c.d. SSD), per le quali l’applicazione della norma di esclusione è stata confermata dall’articolo 3, D.L. 113/2024 (c.d. DL Omnibus) tanto per il passato quanto per il futuro. Norma che avrebbe avuto – a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 146/2021 – una delicata “sovrapposizione”, per quanto attiene alle prestazioni rese nei confronti degli associati/tesserati da parte di associazioni sportive dilettantistiche.

Vediamo, pertanto, di definire l’ambito di applicazione di questa ipotesi di esenzione “fuori sistema”, al fine di coglierne il preciso ambito di applicazione.

Assistenza e consulenza

per il sovraindebitamento

 

L’ipotesi di esenzione, ai sensi dell’articolo 36-bis, D.L. 75/2023

SOGGETTI INTERESSATI
PRESTAZIONI INTERESSATE
  • prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi
DESTINATARI
  • rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica

 

Profilo soggettivo

Se il richiamo all’articolo 6, D.Lgs. 36/2021 vale certamente a ricomprendere tra i soggetti che potranno rendere questi servizi in esenzione da Iva, ai sensi dell’articolo 36-bis, D.L. 75/2023:

  • le associazioni sportive dilettantistiche
  • le società di capitali sportive dilettantistiche
  • le cooperative sportive dilettantistiche
  • gli enti del terzo settore

non è ancora chiaro a quali altri soggetti sia possibile riferirsi, in quanto ricompresi nella più ampia definizione di “organismo senza fine di lucro”. Sul punto si ritiene, che ad esempio, anche le Fondazioni o anche enti non commerciali non iscritti al RASD potranno rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della norma al verificarsi ovviamente degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

Prestazioni interessate all’esenzione

Pure con riferimento alle richiamate “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”, concetto che per espressa previsione comprende i servizi “didattici e formativi” (questi ultimi necessariamente da riferirsi alle diverse declinazioni di attività sportiva dilettantistica definite dalla lettera b) dell’articolo 7, D.Lgs. 36/2021), sorge il dubbio che possano riferirsi anche allo svolgimento di attività sportive non necessariamente da qualificarsi come “dilettantistiche” e come tali non catalogate da quelle riconosciute come tali dal CONI.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Soggetti destinatari delle prestazioni

Da ultimo i destinatari delle richiamate prestazioni in esenzione e cioè le “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”. Se per le mere definizioni possiamo certamente riferirci alle previsioni normative contenute nell’articolo 2, D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport), più complicato appare definirle in concreto.

Le definizioni della Riforma dello sport

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

La disgiunzione “o” indicata dalla norma, infatti, parrebbe legittimare come destinatari delle prestazioni in esenzione anche tutti coloro che svolgono semplice “attività fisica” e che, pertanto, non devono necessariamente configurarsi come “tesserati” ad alcuna organizzazione che definisca particolari regole da seguire per lo svolgimento di una determinata attività sportiva.

Parrebbe, quindi, lecito considerare in esenzione anche le attività rivolte a terzi, non associati né tesserati, le richiamate prestazioni laddove rese da un qualsivoglia organismo che non persegue fine di lucro (rimanendo in ambito sportivo vengono in mente le cosiddette SSD ovvero le società di capitali sportive dilettantistiche).

Pur se il richiamato problema di tale sovrapposizione con le novità del D.L. 146/2021 anche per l’anno 2025 ancora non si porrà, sarebbe in ogni caso opportuno che l’Agenzia delle entrate si esprimesse sulla corretta applicazione della descritta previsione contenuta nel citato articolo 36-bis, D.L. 75/2023, che per il suo ampissimo ambito di applicazione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo meriterebbe con urgenza un commento ufficiale.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamo strutture per affitti brevi

Gestiamo strutture per affitto breve