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AUTONOMIA, DECISIONE DELLA CONSULTALASCIA PERPLESSI: QUALI LE PROSPETTIVE


di ERNESTO MANCINIIl 20 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. In attesa del deposito della sentenza la Corte ha emesso, come è prassi da qualche anno, un comunicato stampa che riassume i motivi principali di tale inammissibilità. 

Il quesito referendario, a dire del Giudice delle Leggi, non è chiaro e lo stesso referendum si trasformerebbe, se con esito abrogativo, in una sostanziale abrogazione dell’art. 116, terzo comma della Costituzione che ammette ulteriori forme di autonomia; il che, a dire della Consulta, non è ammissibile in quanto il referendum può avversare una legge ordinaria ma non una norma costituzionale.

1) I motivi su cui si fonda la decisione della Corte non convincono.

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Quanto alla non chiarezza del quesito va detto che esso conteneva espressamente “l’abrogazione totale della legge” e cioè una formula chiarissima ed inequivocabile, peraltro emessa in data 13 dicembre 2024 dalla Corte di Cassazione competente a deliberare il testo definitivo del quesito anche ai fini di massima chiarezza.

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Quanto all’implicita abrogazione dell’art. 116 terzo comma va detto che il quesito attaccava le modalità con le quali il “legislatore Calderoli” aveva inteso dare applicazione, ovviamente a modo suo, a tale parte della Costituzione. Ora, non è che avversando la legge ordinaria si avversa la Costituzione bensì si avversa il modo con il quale essa è stata attuata.

Si è trattato di un modo abusivo perché la legge avrebbe imposto un regionalismo competitivo ed egoistico in luogo di quello cooperativo e solidale, avrebbe creato ulteriori diseguaglianze tra i cittadini, spezzato l’unità della Repubblica, differenziato in modo ingiusto i vari territori. La legge inoltre avrebbe privato lo Stato di poteri sovraordinati in tema di istruzione, sanità, ambiente ed altre delicatissime materie, avrebbe frammentato in tante piccole repubbliche un ordinamento unitario creando caos istituzionale, avrebbe violato le prerogative del Parlamento. Ciò a tacer d’altro. 

L’elenco delle scelleratezze (più sobriamente dette “illegittimità costituzionali”) è ancora più lungo ed al riguardo basta leggere con un po’ di attenzione la sentenza n. 192 di novembre scorso con la quale la Corte Costituzionale aveva demolito tale normativa. Si è trattato di una “massiccia demolizione” come la stessa Corte di Cassazione del 13 dicembre scorso aveva espressamente detto alla pag. 32 della propria decisione in sede di definizione del quesito referendario.

Ora, in attesa del testo integrale della sentenza sull’inammissibilità del referendum, non è possibile fare ulteriori commenti. Si spera che il testo integrale fornisca motivazioni convincenti rispetto al recente comunicato.  Solo così i sostenitori del referendum potranno accettare l’esito con serenità. Altrimenti la delusione per la sentenza di gennaio sarà pari all’opposto entusiasmo per quella di novembre.

2) Le prospettive 

Bisogna ora chiedersi cosa farà il “legislatore Calderoli”. Egli è il dominus della partita in quanto finora Governo e maggioranza parlamentare gli hanno lasciato mano completamente libera. E così, stanti i patti della maggioranza (premierato, magistratura, autonomia differenziata), c’è da credere che ciò accadrà anche per il prossimo futuro.

Le ipotesi possono riassumersi come segue tenuto conto che la legge allo stato è inapplicabile perché svuotata dei suoi contenuti principali; tuttavia, rimane formalmente in piedi per le parti residue.

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2.1) La revisione formale della legge e la revisione di fatto. 

Può darsi che Calderoli revisioni il testo della legge copiando materialmente i princìpi stabiliti dalla Corte Costituzionale ed incollandoli con destrezza giuridica nelle parti rimaste vuote per effetto del dictum della Corte medesima. 

Presenterà pertanto al Parlamento una legge revisionata perché purgata dalle illegittimità precedenti ed invece inclusiva dei princìpi dettati dalla Corte. Potrà dire che in questo modo ha dato perfetta applicazione al titolo V della Costituzione e che nessuna obbiezione può pertanto farsi al riguardo. 

Vi è però che il personaggio, così come ha violato la Costituzione con un’applicazione scellerata, eluderà la legge revisionata con la stessa attitudine. Ciò potrà fare proprio nella sede delle pre-intese con i Presidenti delle Regioni del Nord tuttora trattanti (Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria). Formalmente non trasferirà a queste Regioni intere materie ma solo funzioni (come vuole il Giudice delle leggi) salvo a farlo “a modo suo” e cioè trasferendo funzioni che di fatto equivalgono ad intere materie o alle parti principali di esse, funzioni non specifiche ma generali, non tipiche di un territorio ma comuni ad altri e così via. Insomma, un modo solo apparente di applicare i princìpi dettati dalla Corte Costituzionale.

Il nostro non è un processo alle intenzioni poiché il personaggio è recidivo ed è capacissimo di reiterare il malfatto. 

L’altra ipotesi è che il Calderoli lasci la legge così com’è per non avere ulteriori “fastidi” procedimentali e si presenti in Parlamento con un disegno di legge che approvi le pre-intese nel frattempo negoziate con le regioni del Nord. Egli potrà dire che le pre-intese sono il frutto del combinato disposto tra il testo residuo rimasto vigente della legge ed i princìpi stabiliti dalla Corte che costituiscono già diritto vigente. Giuridicamente ciò è possibile anche perché la sentenza della Corte Costituzionale in gran parte è autoapplicativa e cioè non necessità di altri interventi.

Anche qui non si tratta di un processo alle intenzioni visto che il personaggio ha candidamente dichiarato che va avanti lo stesso. 

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Sulle capacità emendative o di rifiuto del Parlamento non c’è da aspettarsi nulla vista la schiacciante maggioranza fondata sui patti di cui si è detto. 

3) Cosa si potrà fare per opporsi ai possibili artifizi e raggiri?

Per fortuna i Comitati No AD contro l’autonomia differenziata di Calderoli e gli stessi partiti e formazioni sociali componenti il Comitato Promotore, continuano nella loro determinazione nonostante la botta subita dalla dichiarazione di inammissibilità del referendum. Essi faranno la dovuta vigilanza e le dovute pressioni per prevenire ulteriori abusi. Vigileranno sulle pre-intese e ne denunceranno le illegalità che già si prospettano.

Lo stesso Giudice delle Leggi nella sentenza n.192 del 2024, quasi prevedendo questo possibile contenzioso, si è “riservato il giudizio sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni…”.  Tale giudizio di legittimità potrà attivarsi, come precisa la stessa Corte, in via principale od in via incidentale. Nel primo caso perché alcune Regioni faranno ricorso contro le leggi di approvazione delle intese; nel secondo caso perché davanti ad un Tribunale ordinario od amministrativo singoli cittadini o associazioni chiederanno che venga sollevata dal Giudice adìto questione di legittimità costituzionale per risolvere controversie cui hanno interesse.

Ne discende che dopo la clamorosa e tuttora preziosa vittoria dei Comitati contro l’Autonomia differenziata si prospetta ora una lunga e tormentata fase di resistenza contro questo disegno nelle piazze e se del caso nei tribunali perché c’è da credere che il dominus dell’abuso costituzionale continuerà imperterrito nel suo disegno “criminoso”. 

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“Resistere, resistere, resistere !!” si è detto in altre occasioni. Ora si tratta della più dannosa e pericolosa legge di riforma dal 1948 ad oggi. (em)

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