Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica
Venerdì 24 gennaio, mattina
I lavori della I Commissione Consiliare, nella seduta di venerdì 24 gennaio 2025, prendono avvio dal Comma Comunicazioni. In apertura, il presidente Oscar Mina (PDCS) annuncia che la prossima seduta della Commissione si svolgerà il 7 febbraio e avrà all’ordine del giorno la riforma del codice penale. Annuncia inoltre una prossima visita del Grevio a San Marino in programma il 26 febbraio prossimo: sarà formata una delegazione composta da due commissari di maggioranza e due di opposizione. Il tema affrontato sarà quello della lotta alla violenza domestica e sulle donne, con riferimento alla convenzione di Istanbul.
Si passa quindi all’esame in sede referente del progetto di legge “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione”, illustrato dal Segretario di Stato Stefano Canti.
L’articolo 1 afferma che “le parti sono tenute ad esperire i rimedi preventivi” e che “nei processi civili la parte interessata deve presentare al Giudice procedente un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui al comma 3 dell’articolo. Nei processi penali, il prevenuto e la parte civile ritualmente costituita devono presentare al Giudice procedente un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui al comma 4 dell’articolo 2”.
L’articolo 2 riguarda il “diritto all’equa riparazione”, chiarendo che “nei giudizi penali si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza. Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno per ogni grado di giudizio. Per i giudizi civili si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccedeva durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza”. La misura dell’indennizzo dovuto per il mancato rispetto della ragionevole durata “è individuabile da parte del Giudice ai sensi dell’articolo 3 ed in particolare secondo le proporzioni stabilite al comma primo. L’indennizzo può essere riconosciuto solo una volta in caso di riunione di giudizi che coinvolgono la stessa parte (comma 2) e la sua misura non può essere, in ogni caso, superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Nell’individuare la somma dovuta a titolo di equa riparazione, il Giudice dovrà tener conto non soltanto dell’elemento temporale, ossia il mero calcolo del ritardo”, ma sarà coinvolto “il più ampio potere discrezionale del Giudice di riconoscere alcuni elementi del processo”. L’articolo 4 “fissa le modalità con cui si formula e si decide la domanda di equa riparazione. Avverso la sentenza che decide sull’equa riparazione, l’articolo 5 consente di proporre reclamo entro il termine fissato dal comma primo”. L’articolo 6 “prevede, inoltre, che le sentenze definitive in materia di ragionevole durata siano trasmesse annualmente alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. II Giudice competente alla decisione sul giudizio di equa riparazione in primo grado o sul reclamo può, quando la domanda è dichiarata irricevibile, inammissibile o manifestamente infondata, condannare (articolo 7) la parte che l’ha proposta al pagamento di una somma a titolo di spese di giustizia”.
Gli articoli 8, 9 e 10 “introducono meccanismi atti a temperare la rigorosa informazione del processo civile al principio dispositivo, per effetto del quale al Giudice sono attribuiti soltanto compiti di regolazione dell’iter processuale e non poteri di impulso ex officio”.
Si passa all’esame degli emendamenti presentati da Repubblica Futura e D-ML.
All’articolo 1, comma 1, il Segretario di Stato Stefano Canti annuncia che sarà possibile accogliere l’emendamento di Repubblica Futura e “la prima parte” dell’emendamento di D-ML. Il comma 1 viene emendato tenendo conto delle indicazioni.
All’articolo 1, comma 3 è presente un emendamento di RF (più una versione in subordine) e un emendamento di D-ML, riguardanti i doveri del giudice procedente d’ufficio. Spiega Enrico Carattoni (RF): “Qui rileviamo un’anomalia. Stiamo parlando di giudizi civili: le parti hanno già una serie numerosa di oneri. Credo che a fronte dei tanti obblighi, qualche onore l’amministrazione della giustizia se lo deve assumere. Oggi questa cosa è semplice essendo i fascicoli informatizzati”. Carlotta Andruccioli (D-ML): “Abbiamo aggiunto un passaggio sul non concedere ulteriori termini alle parti per velocizzare ulteriormente il procedimento, poste le garanzie minime del diritto alla difesa”. Per il Governo l’emendamento di RF è accoglibile in parte con l’aggiunta di una dicitura che recepisce anche l’emendamento di D-ML. Su questo punto non si raggiunge una mediazione. Gli emendamenti sono respinti.
All’articolo 1, comma 4 è presente un emendamento di RF sul fatto “che nei processi penali il diritto a presentare la domanda di equa riparazione sia comunque riconosciuto anche in assenza di istanza per sollecitare l’accelerazione del processo”. Enrico Carattoni (RF): “Se c’è un giudice che si assume l’onore di aprire un fascicolo di indagine, è dovere dell’autorità giudiziaria terminare l’attività nei tempi prestabiliti. Non lo sa da solo il giudice che deve accelerare i tempi di indagine? Questo passaggio mi sembra veramente una follia”. Segretario di Stato Stefano Canti: “E’ giusto dare priorità alla speditezza dei processi perché quello è l’obiettivo. Poi in un secondo momento, qualora il processo non abbia avuto una ragionevole durata, si riconosce un indennizzo. Così com’è stato strutturato ha una sua ratio”.
E’ presente un emendamento di RF che propone l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 1. L’emendamento è respinto.
All’articolo 2, comma 4, è presente un emendamento di RF (più una versione in subordine) che riguarda i termini di decorrenza per il rispetto del ragionevole processo in ambito penale. Enrico Carattoni (RF): “Nella formulazione del Governo si sottrae nel computo della ragionevole durata una parte rilevante che è quella dell’indagine. Questo è un limite grosso. C’ stato un caso recente in cui un’indagine è durata 8-10 anni. Pensate al caso in cui una persona è sottoposta a misure cautelari durante la fase dell’indagine, dalla quale poi magari viene prosciolto. Ai fini dell’equa riparazione è come se quegli anni non ci siano mai stati”. Segretario di Stato: “L’emendamento non è accoglibile perché in contrasto con la legge 93 del 2008 che prevede già i termini di istruttoria”. Gli emendamenti sono respinti.
All’articolo 2, comma 6, è presente un emendamento di RF. L’emendamento viene ritenuto accoglibile e quindi approvato.
All’articolo 2, comma 7, è presente un emendamento di RF che riguarda il periodo di tempo intercorrente dal giorno del deposito dell’istanza del giudice al giorno in cui viene notificata la decisione. L’emendamento viene ritenuto non accoglibile e quindi respinto.
All’articolo 3, comma 1 è presente un emendamento di RF che riguarda la somma minima e massima liquidata dal giudice per ogni anno eccedente la ragione durata. Repubblica propone l’innalzamento da 400 a mille, e da 800 a duemila. Il Segretario di Stato Stefano Canti dà indicazione di accogliere l’emendamento che viene quindi approvato.
All’articolo 3, comma 4, sono presenti due emendamenti di RF delle lettere a) e c). Il primo è accolto, mentre per il secondo viene proposta una riscrittura da abrogativo a modificativo che porta al suo accoglimento.
All’articolo 4, comma 1 è presente un emendamento di RF sulla domanda di equa riparazione. L’emendamento è accolto.
All’articolo 4, Rf propone l’introduzione di comma 1-bis su imposta giudiziaria. Il Segretario ritiene l’emendamento non accoglibile ma propone di stabilire una imposta giudiziaria fissa. I lavori vengono sospesi per elaborare una nuova proposta di emendamento che stabilisce che “non è dovuta imposta giudiziaria”, poi accolta.
All’articolo 4, Rf propone l’introduzione di un comma 6 sul pagamento della somma liquidata a titolo di equa riparazione. L’emendamento è ritenuto non accoglibile e quindi respinto.
Rf propone quindi un emendamento interamente abrogativo dell’articolo 7 (più una versione modificata in subordine). L’emendamento abrogativo viene ritirato, resta in votazione la versione modificativa che riguarda la condanna al pagamento delle spese di giustizia a carico di chi ha proposto domanda per il giudizio di reclamo ritenuta irricevibile o inammissibile. A seguito di una mediazione, la sanzione viene abbassata a euro da 500 a 2mila.
Rf propone un emendamento aggiuntivo di un articolo 10-bis riguardante gli “incombenti successivi al termine per le allegazioni in diritto”. L’indicazione è quella di non accogliere l’emendamento, che viene respinto.
All’articolo 11 è presente un emendamento modificativo di D-ML riguardante la verifica dei carichi di lavoro. Carlotta Andruccioli (D-ML): “Se il ritardo deriva dalla condotta processuale dalle parti, il giudice è tenuto a fissare un termine di 60 giorni per dare impulso al provvedimento. In mancanza di attività, dispone l’archiviazione del fascicolo di causa”. L’indicazione è quella di non accogliere l’emendamento poi respinto.
All’articolo 12, comma 1 è presente un emendamento di RF che viene ritenuto accoglibile e quindi approvato.
All’articolo 12, comma 3 è presente un emendamento modificativo di D-ML, che viene respinto.
Rf propone inoltre un emendamento aggiuntivo di una comma 4 all’art 12 sul fatto che le disposizioni della legge siano applicate ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 1° gennaio 2025. “Questo in ragione del fatto che il Pdl è stato depositato in prima lettura ad agosto e anche per non creare una eccessiva disparità con coloro che si vedono allungare il termine del processo” chiarisce Enrico Carattoni (RF). L’indicazione del Governo è quella di non accogliere l’emendamento, che viene respinto.
Respinto infine l’emendamento modificativo dell’articolo 13 proposto da RF.
Culminato l’esame dell’articolato, si passa alle dichiarazioni di voto.
Enrico Carattoni (RF): “Noi ci asterremo. Da un lato segnaliamo apprezzamento per il metodo di lavoro. Dall’altro lato evidenziamo il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che riteniamo importanti. Rispetto allo status quo, viene fatto un passo in avanti con uno strumento in più. Con 20 anni di ritardo rispetto all’Italia, speravamo si potesse fare di più e crediamo che non ci siano le condizioni per valutare complessivamente il Pdl. Come relatore per la minoranza indichiamo la commissaria Maria Katia Savoretti”.
Carlotta Andruccioli (D-ML): “Anticipo un voto di astensione al provvedimento. Ribadisco e riconosco il valore di parte del provvedimento nel voler garantire una giustizia equa e celere. Apprezziamo l’approccio del Segretario di Stato che si è voluto almeno in parte confrontare con noi. C’erano alcune parti che ci stavano a cuore, specialmente per quanto riguarda le cadenze temporali del rito senza andare in deroga”.
Maria Luisa Berti (AR): “A nome dell’intera maggioranza esprimiamo condivisione. Tutte le forze politiche hanno evidenziato il valore del progetto e siamo felici di aver constato un clima di collaborazione nell’ambito dei lavori consiliari. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro e indichiamo come relatore di maggioranza il commissario Marco Mularoni”.
La legge è quindi approvata con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.
Comma 1 – Comunicazioni
Maria Katia Savoretti (RF): Vorrei dire due parole in merito alla firma tra la nostra Università e il Segretario Lonfernini. Sottolineo il nostro apprezzamento, è sicuramente un fatto positivo aver sottoscritto questo protocollo d’intesa. Conosciamo molto bene il livello raggiunto dalla nostra Università. E’ un’università che cresce non solo nei numeri ma anche nella qualità. Ne siamo orgogliosi come cittadini e come Paese. Siamo dispiaciuti che il nostro Odg sul diritto allo studio sia stato trattato frettolosamente. Il nostro Odg era focalizzato sul fatto che dobbiamo ampliare l’offerta dell’Università, ma anche fare in modo che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di scegliere la nostra Università senza andare fuori territorio.
Comma 2 – “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione”
Relazione introduttiva del Segretario di Stato Stefano Canti: Con questo Pdl si fa un grande passo in avanti con la giustizia sammarinese. Nel recente passato si sono verificati casi di prescrizione. Questo Pdl vuole cercare di indennizzare chi ha subito un processo molto lungo. Non ci sono più prescrizioni ad oggi: questo è un grandissimo segnale. In questo Pdl si dà una risposta in più ai cittadini che dovessero aver subito un processo molto lungo. Mi sento di ringraziare tutte le forze politiche dell’Aula incluse quelle di opposizione. Credo sia stato fatto un buon esercizio. Con l’illustrazione del lavoro che stiamo svolgendo all’interno della Commissione, auspico si possa addivenire ad un lavoro unanime in grado di portare risultati importanti al nostro tribunale.
Maria Luisa Berti (Ar): Penso sia assolutamente meritevole qualche considerazione introduttiva al testo. Il segretario ha evidenziato il valore e la portata del provvedimento in termini di speditezza dei giudizi. Questo in linea con l’articolo 15 della nostra dichiarazione dei diritti. Ringrazio il Segretario per aver portato questo progetto di legge che è sicuramente molto apprezzabile e utile.
Marco Mularoni (PDCS): Ringrazio l’opposizione per gli emendamenti presentati. Perché credo sia poi più importante andare nel dettaglio dell’articolato. Ci sono due principi. Definire in maniera chiara i tempi del processo. Prevedere poi l’istituto dell’equa riparazione. Un istituto che fa fare un passo in avanti al nostro tribunale.
Carlotta Andruccioli (D-ML): Parto dicendo che questo era un provvedimento al vaglio già della passata legislatura. E’ stato depositato con qualche modifica. In linea di massima c’è una condivisione dell’obiettivo. Si ribadisce un principio fondamentale, sancito anche dall’articolo 6 della CEDU. Il valore di questo provvedimento, per quanto in fase embrionale, si può già riscontrare, con una responsabilizzazione dei magistrati e del tribunale.
Enrico Carattoni (RF): Anche io devo fare un accenno per quanto riguarda il metodo del lavoro. Credo che vada rimarcato come l’approccio che c’è stato, attraverso un confronto preliminare con il Segretario Canti, è stato un fatto assolutamente positivo perché consente di dare efficacia al lavoro delle opposizioni. Se è vero che in passato ci sono stati dei rallentamenti, oggi dobbiamo constatare che la lunghezza dei processi è diventata fisiologica: questo non tanto per responsabilità dei singoli ma anche per la complessità delle materie. Noi valutiamo in maniera positiva il contenuto del progetto di legge e l’approccio dato.
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