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Fondo Comune di Investimento: la prova del KIID


I fatti di causa

Questi, in breve, i termini della questione dibattuta. Una banca veniva compulsata innanzi al Tribunale di Lecce dal proprio cliente il quale lamentava di avere sofferto un ingente pregiudizio economico essendogli stato impedito di effettuare una scelta consapevole. In particolare, il cliente rappresentava nel ricorso di essersi recato presso la filiale di riferimento avanzando la richiesta di depositare la somma di euro 200.000. Il cliente, aderendo all’invito dell’operatore bancario, apponeva alcune sottoscrizioni attraverso l’uso del tablet. Successivamente, il cliente si avvedeva di avere sottoscritto, a sua insaputa, due piani di investimento per euro 100.000 cadauno e di avere già sofferto perdite economiche. Sicché, provvedeva ad esercitare il recesso dai richiamati contratti. Da qui l’invocata responsabilità della banca con conseguente richiesta di risarcimento del danno pari alle perdite economiche registrate. Resisteva l’intermediario il quale rappresentava in giudizio una ricostruzione fattuale diametralmente opposta a quella del cliente. Quest’ultimo avrebbe difatti stipulato i contratti finanziari in modo del tutto consapevole dopo avere ricevuto una completa informativa sui rischi e sulle modalità dell’investimento.

Lo squilibrio informativo fra intermediario e investitore

In apertura del percorso motivazionale osserva il Giudice che il cliente ha invocato una responsabilità precontrattuale attinente agli obblighi informativi della banca. Si delineano dunque due parti collocate su posizioni distanti: da un lato, l’intermediario finanziario e il quindi contraente forte; dall’altro, l’investitore e quindi il contraente debole. Tale responsabilità, avverte il Tribunale di Lecce, viene in rilievo non già in quanto tale, bensì in ragione della sua causalità eziologica rispetto alla conclusione del contratto. Detto altrimenti, ove il cliente fosse stato correttamente informato, non avrebbe sottoscritto l’investimento. La posizione normativa e giurisprudenziale è tesa, viene puntualizzato nella sentenza in esame, a tutelare lo squilibrio informativo sussistente tra le parti, atteso che l’intermediario finanziario – insider – dispone di un patrimonio conoscitivo imponente, mentre il risparmiatore – outsider – ne è tendenzialmente privo.

Onere della prova: la ripartizione dei carichi

Ciò chiarito in merito all’evidente squilibrio informativo fra intermediario e risparmiatore, viene ricordato in punto di onere della prova l’insegnamento della Corte Suprema secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario l’onere di provare, ex art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità” (cfr. Cass. 27 maggio 2022, n. 17271).

Lungo tale direttrice, l’onere della prova relativo all’avvenuto assolvimento degli obblighi informativi, nonché al nesso causale tra questi e la conclusione del contratto, grava in capo all’intermediario. Nel caso di specie, osserva il Giudice, tale prova è costituita dai moduli di sottoscrizione dell’investimento prodotti dalla banca dai quali emergono la natura e i dettagli dell’operazione finanziaria. A detta del Giudice, risulta, altresì, che il risparmiatore ha ricevuto il KIID (Key Investor Information Document), oggetto anch’esso di produzione in giudizio ad opera della banca il quale contiene un cospicuo e sufficiente pacchetto di informazioni relative all’operazione. In particolare, puntualizza il Tribunale, nei suddetti moduli si legge: “Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KIID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi.” E ancora: “Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornita da Eurizon Capital S.A../ Prendo atto che l’investimento è disciplinato dal KIID e dal Prospetto/ Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID, al Prospetto ed all’Allegato al presente Modulo di sottoscrizione/ Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni sopra riportate.”

Segue: la mancata proposizione della querela di falso

Prosegue il Giudice il proprio percorso motivazionale osservando che i moduli in discorso risultano sottoscritti dal cliente; a suo dire, però, la firma sarebbe stata apposta nella convinzione che la stessa fosse funzionale all’operazione di deposito che intendeva effettivamente effettuare. Tale ricostruzione, in disparte ogni valutazione circa la sua veridicità, non è tuttavia idonea – in mancanza di querela di falso – a scalfire il valore probatorio del contratto in questione, che, ai sensi dell’art. 2702 c.c. è di prova legale, quanto alla provenienza delle sue dichiarazioni. Ne deriva, conclude il Tribunale di Lecce, che la paternità di tutto quanto contenuto nei moduli (tra l’altro, che trattavasi di un investimento e non di un mero deposito e di aver ricevuto il KIID) è – fino alla proposizione vittoriosa di querela di falso – un dato provato dalla stessa scrittura privata. Da qui la soccombenza del cliente con conseguente condanna alle spese di lite a favore della banca.

Il KIID: le avvertenze della CONSOB

Ricorda la Consob nel proprio sito web — in tema di Fondi comuni aperti — che «prima di investire è indispensabile la lettura del KIID (Key Investor Information Document), cioè del documento che, in sole due pagine, riassume le caratteristiche chiave dell’OICR. Ulteriori approfondimenti possono essere rinvenuti sia nel prospetto informativo che nel regolamento di gestione del fondo. Il KIID si articola in 4 parti: a) finalità e politica di investimento; b) profilo di rischio rendimento; c) costi; d) performance storiche. Viene, quindi, fornita una guida alla lettura di ogni parte del documento. Il prospetto Informativo si suddivide in parte I e parte II. Regime di consegna e pubblicazione della documentazione d’offerta (consegna obbligatoria per il KIID e consegna su richiesta di prospetto e regolamento di gestione)».

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

Qualche contributo della dottrina sul c.d. KIID

Si vedano: Graziano, Se le parole non bastano, si usi il colore!: Come il rosso e il blu modulano l’attenzione del lettore di un kiid, in Bancaria, 2019, 5, 17; De Marco, Ferretti, Rubaltelli, Etichette affettive e processi decisionali negli investimenti: l’effetto del nome sulla percezione soggettiva del rischio dei fondi comuni in Banca Impr. Soc., 2014, 1, 79; Rubaltelli, Il kiid : l’informazione agli investitori, tra aspetti positivi e criticità, in Bancaria, 2012, 2, 87.

Qualche recente precedente giurisprudenziale sul profilo dell’onere della prova

Cfr.Cass. Civ., 13 marzo 2023, n. 7288, secondo cui: “in tema di intermediazione finanziaria, l’onere probatorio a carico dell’intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell’operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.”; Cass. Civ., 7 luglio 2023, n. 19322, alla cui stregua: “il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno patito dall’investitore suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; quest’ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria fra le parti”.

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