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Finanziamenti e contributi

Pensioni, Ecco i contributi dovuti nel 2025 per colf e badanti


Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Leggermente più cari quest’anno i contributi previdenziali ed assistenziali per i collaboratori domestici. Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 29/2025 con la quale l’ente previdenziale aggiorna come di consueto le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici. Le nuove tabelle recepiscono l’aumento ISTAT definitivo dello 0,8% che si è registrato tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e gennaio 2024 – dicembre 2024.

I contributi, com’è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l’orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate. 

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l’aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori  non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l’aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell’Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento. 

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l’eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale – che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali – è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

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Incentivo al posticipo del pensionamento

L’Inps ricorda che a seguito della novella contenuta nell’articolo 1, co. 161 della legge n. 207/2024 (anche) i lavoratori domestici in possesso dei requisiti per la cd. «pensione anticipata flessibile» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2025 o in possesso dei requisiti per la cd. pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) entro il 31 dicembre 2025 possono optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a loro carico in caso di permanenza al lavoro. L’adesione non impedisce la facoltà di presentare domanda di pensionamento in qualsiasi momento successivo.

Da quest’anno, inoltre, il predetto articolo 1, co. 161 ha previsto il beneficio ulteriore dell’esclusione delle somme, corrisposte al lavoratore che abbia optato per l’incentivo, dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva). L’esclusione dalla base imponibile fiscale interesserà implicitamente l’anno corrente anche i soggetti che abbiano già aderito alla misura negli scorsi anni.

In tale ipotesi viene meno, per il datore di lavoro, ogni obbligo di versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore all’Inps.

Versamento

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L’ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2025. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

Documenti: Circolare Inps 29/2025



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