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“Il 10 gennaio sia la giornata nazionale dell’antiracket”


 

10 gennaio: Giornata nazionale dell’Antiracket: questa è la proposta del presidente della commissione Antimafia, all’Ars, Antonello Cracolici, approvata all’unanimità dai componenti della commissione, per tenere alta l’attenzione della cittadinanza sul racket delle estorsioni.

Il disegno di legge (n.861) di cui è primo firmatario il presidente Cracolici, sarà inoltrato al Parlamento dopo il voto dell’Assemblea Regionale Siciliana

La data del 10 gennaio coincide con la denuncia fatta dall’imprenditore Libero Grassi attraverso le pagine del Giornale di Sicilia contro le richieste di pizzo alla sua azienda da parte di un fantomatico “geometra Anzalone”. Un rifiuto, quello di Libero Grassi, che con coraggio nel 1991 ha rotto il clima di omertà attorno al pizzo, al punto da essere ucciso dalla mafia il 29 agosto dello stesso anno.

Cracolici ha raccolto l’appello lanciato nei giorni scorsi da alcune associazioni antiracket che hanno sollecitato maggiore sensibilizzazione sul fenomeno.

“Il racket delle estorsioni oltre a foraggiare le casse della mafia resta la spina dorsale del suo sistema di controllo del territorio – ha detto Cracolici – un tema pericolosamente sottovalutato, alla luce dei dati che oggi mostrano come la mafia abbia cambiato pelle, senza tuttavia essere ancora sconfitta. Le richieste di pizzo si presentano sinuosamente ‘più accettabili’  e si registrano persino casi di imprenditori che cercano preventivamente il mafioso locale per mettersi sotto la sua ‘protezione’”. 

“Una giornata nazionale è necessaria  – ha concluso il presidente della commissione Antimafia – non solo per ricordare il coraggio di quanti come Libero Grassi si sono opposti al racket, ma anche per dare un futuro all’economia legale della Sicilia”.

Ecco il testo integrale del Disegno di Legge, i cui firmatari sono gli onorevoli: Antonello Cracolici, Bernardette Grasso, Roberta Schillaci, Giovanni Burtone, Maria Anna Caronia, Giuseppe Castiglione, Marco Intravaia, Michele Mancuso, Jose Marano, Carmelo Pace, Sebastiano Venezia.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Istituzione della Giornata nazionale dell’antiracket

1. La Repubblica riconosce il giorno 10 gennaio di ciascun anno, data dell’anniversario della denuncia dei suoi estortori da parte dell’imprenditore Libero Grassi, quale Giornata dell’antiracket, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. Tale giornata viene istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che hanno pagato con la propria vita la propria ribellione alle richieste estorsive, di promuovere consapevolezza sul tema in tutta la cittadinanza e di incentivare e sostenere le vittime di estorsione a seguire l’esempio di Libero Grassi.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall’articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche e le associazioni antiracket operanti nei territori nonché su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini in materia di lotta al racket estorsivo e alla enucleazione degli interventi necessari a contrastare il racket delle estorsioni.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni curano, in particolare, l’informazione e l’aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare il racket delle estorsioni nonché di favorire la conoscenza degli strumenti messi a tal fine a disposizione dalle forze dell’ordine.

Art. 3
Informazione radiofonica e televisiva in occasione della Giornata nazionale

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

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Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5
Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



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