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USMIA: Assegno Unico. Effetti della rivalutazione sulle soglie ISEE e sugli importi spettanti. 


 Assegno Unico. Effetti della rivalutazione sulle soglie ISEE e sugli importi spettanti. 

L’assegno unico nasce come misura a sostegno dei figli a carico che ha sostituito il vecchio sistema incentrato sulla doppia misura riferita alle detrazioni fiscali ed all’assegno per il nucleo familiare (ANF), rivolto ai lavoratori dipendenti. 

La normativa di riferimento (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, art. 4 co. 11) ha inoltre stabilito che ogni inizio anno importi e soglie Isee contenuti nell’allegato 1 al suddetto provvedimento vengano rivalutati in base al tasso medio d’inflazione registrato dall’Istat per l’anno precedente. Ne consegue che per l’anno 2025 siano previsti gli aumenti dell’assegno unico per merito della cosiddetta rivalutazione, ossia l’aggiornamento con l’andamento medio dell’inflazione registrato per il 2024 pari all’ 0,8%

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Come in passato, l’assegno prevede importi differenti a seconda del reddito complessivo dichiarato dal nucleo familiare, misurato attraverso l’Isee. Per i nuclei con indicatore di importo pari o superiore ai 45.824,72 euro, l’importo minimo riconosciuto a ciascun figlio nel 2025 è di 57,5 euro, cinquanta centesimi in più rispetto allo scorso anno, mentre per i nuclei con indicatore fino a 17.227,33 l’assegno tocca quest’anno una quota massima di 201 euro, circa 2 euro in più rispetto al 2024 (199,40). 

Le maggiorazioni previste 

Anche per il 2025 sono previste alcune maggiorazioni sull’importo base. Tra le principali maggiorazioni confermate, ricordiamo: 

a. la maggiorazione per figli con disabilità, classificata secondo il suo stato, applicata fino al 18° anno si età: 

• in mancanza di autosufficienza, importo pari ad euro 120,60

• per disabilità media, importo pari ad euro 97,70

• per disabilità grave, importo pari ad euro 109,10

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b. il bonus di importo forfettario di 23 euro per madri di età inferiore a 21; 

c. la maggiorazione per il secondo percettore di reddito (nei casi di entrambi i genitori percettori di reddito o lavoratori), con importi variabili da un massimo di 34 euro fino all’azzeramento con valori Isee superiori a 45.824,71 euro; 

d. la maggiorazione prevista per i figli successivi al secondo, a cui compete l’importo compreso tra 97,70 e 17,20 euro, secondo la fascia Isee di riferimento. 

Inoltre, in presenza di determinati requisiti spettano le seguenti maggiorazioni: 

maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025): compensazione su base mensile dell’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;

nuclei con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino; 

nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE pari o inferiore alla fascia massima ISEE (45.939,56 euro per l’anno 2025): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo base dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2025 è incrementato nella misura del 50%. Chi ne avrà diritto, riceverà un assegno mensile compreso tra 301,50 (prima fascia Isee) e 86,25 (ultima fascia Isee) euro; 

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nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro indipendentemente dalle fasce Isee. 

Per i figli maggiorenni, ovvero coloro che si trovano tra il 18° ed il 21° anno di età non ancora compiuto, l’importo dell’AUU oscilla da un massimo di 97,70 ad un minimo di 28,70 euro secondo le fasce Isee di riferimento purché vengano rispettati alcuni requisiti: 

• frequentare un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; 

• svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa con redditi complessivi maturati inferiori a 8.000 euro l’anno; 

• essere registrato come disoccupato e attivo presso i centri per l’impiego nella ricerca di lavoro; 

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Al compimento della maggiore età, la domanda deve essere integrata attraverso due modalità: 

1) presentazione della domanda da parte del figlio diventato maggiorenne. Questo porterà alla decadenza della scheda relativa al figlio della domanda originaria presentata dal genitore, con la conseguente erogazione pro quota direttamente al figlio. Per poter operare in questa via, il figlio/a dovrà essere intestatario di un conto corrente/carta prepagata; 

2) integrazione da parte del genitore della domanda già presentata con l’indicazione del requisito posseduto dal figlio. 

Occorre ricordare che per la quantificazione dell’Assegno Unico Universale permane l’obbligo di presentazione di un nuovo ISEE per il 2025 sia per coloro che abbiano già una domanda accolta ed in corso di validità sia per chi si appresterà a presentare per la prima volta la domanda. 

In assenza di una nuova DSU per l’anno 2025, regolarmente attestata, l’importo dell’AUU, a decorrere dal mese di marzo 2025, sarà calcolato in riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi eventualmente già erogati nell’anno, saranno adeguati, a partire dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei dovuti arretrati. 

Di seguito la tabella con tutti gli importi (Circolare INPS n. 33 del 04 febbraio 2025) 

Roma 7 febbraio 2025

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                                                                         La Segreteria Generale



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