La data del 1 settembre 2024 costituisce uno spartiacque per quanto attiene il regime sanzionatorio: sia in materia di tributi: con l’entrata in vigore del D.lgs 87/2024 che in ambito previdenziale in entrambi i casi senza applicazione retroattiva (si applicano le sanzioni in vigore all’epoca della commissione della violazione). Dal punto di vista previdenziale, il DL n. 19/2024 (convertito con la L. 56/2024) ha (finalmente) introdotto il ravvedimento operoso anche per i versamenti dei contributi previdenziali all’INPS, permettendo, così, ai contribuenti di regolarizzare gli obblighi contributivi beneficiando di sanzioni ridotte.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) introduce diverse modifiche al sistema di tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo, ridefinendo l’accesso alle agevolazioni e i criteri di applicazione. Le novità, contenute nel comma 869 della legge, intervengono sulla disciplina della Legge n. 220/2016, regolando aspetti fondamentali relativi agli incentivi fiscali per le imprese di produzione e distribuzione cinematografica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45868 del 13 dicembre 2024, ha stabilito un importante principio in merito alla configurazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legato al Superbonus 110. Secondo i giudici, la creazione e la cessione di un credito d’imposta fittizio costituisce reato anche nel caso in cui il credito non sia stato utilizzato in compensazione o riscosso.
L’INPS, con il Messaggio n. 525 dell’11 febbraio 2025, ha annunciato l’introduzione del nuovo servizio digitale Consulente RED, progettato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è offrire agli utenti uno strumento di consulenza personalizzata e proattiva per la gestione delle prestazioni collegate al reddito, facilitando la consultazione dei dati reddituali e garantendo una maggiore trasparenza nelle verifiche effettuate dall’Istituto.
L’INPS, con il Messaggio n. 509 dell’11 febbraio 2025, ha fornito indicazioni operative ai datori di lavoro sulla trasmissione dei dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel 2024 al personale cessato dal servizio con diritto a pensione. L’aggiornamento si rende necessario per garantire l’inclusione di tali importi nella Certificazione Unica (CU) 2025, che dovrà essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi.
Con il Provv. 10 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la nuova riduzione forfetaria del cambio per il calcolo dei redditi, in franchi svizzeri, delle persone fisiche e delle imprese che operano nel Comune di Campione d’Italia. La percentuale fissata per il periodo d’imposta 2024 è del 31,98, come previsto dall’articolo 188-bis del TUIR e dalle successive modifiche normative.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 25/2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel contesto di accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite. L’analisi si concentra sugli effetti di tali operazioni in relazione all’IVA, all’IRES e all’IRAP, offrendo indicazioni sulle modalità di contabilizzazione e deduzione dei relativi costi.
La Risposta n. 24/2025 dell’Agenzia ha chiarito il trattamento del credito di costo IVA maturato da una società prima della sua inclusione in un Gruppo IVA, in riferimento al regime speciale delle agenzie di viaggio disciplinato dagli artt. 74-ter e 70-sexies del DPR n. 633/72. Il caso analizzato dall’Agenzia L’istanza è stata presentata da ALFA Gruppo S.p.A., capogruppo del Gruppo IVA ALFA, costituito a partire dal 1 gennaio 2024.
Buongiorno, un contribuente intende demolire un immobile attualmente accatastato in categoria C/2 e costruire, dopo l’ottenimento delle varie autorizzazioni e del cambio d’uso, con i medesimi volumi, una abitazione residenziale che verrà accatastata probabilmente in categoria A/7. Chiede, stante il cambio di destinazione d’uso, e il rispetto dei miglioramenti sismici, se potrà usufruire del sismabonus su un massimale di 96.000,00 al 50/36 in cinque anni.
I contribuenti che aderiscono al regime del cd. adempimento collaborativo devono dotarsi di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax control framework o TCF). Tale sistema deve essere: certificato da un professionista indipendente iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti sulla scorta di valutazioni e verifiche analizzate di seguito.
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