Nella serata del 10 febbraio 2025, il commissario all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Christophe Hansen ha illustrato a Strasburgo – ai parlamentari della Commissione Agricoltura dell’Europarlamento – l’adozione da parte della Commissione di due bozze di regolamento, poste a difesa degli interessi degli agricoltori europei, approvate dal Consiglio Agrifish del 28 gennaio 2025.
Si tratta del Regolamento che modifica l’Organizzazione Comune dei Mercati per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare e del Regolamento sull’applicazione transfrontaliera delle norme dell’Ue in materia di pratiche commerciali sleali nella catena di approvvigionamento agricolo e alimentare. Ne è seguita un’ampia discussione, dalla quale è emersa la volontà delle forze parlamentari di proporre degli emendamenti per rendere più forti le norme previste dalla Commissione.
Le misure mirano a rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare attraverso una revisione del regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati (Ocm) con nuove regole sui contratti e il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori e a migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali nell’applicazione della direttiva Ue contro le pratiche commerciali sleali, superando gli attuali limiti nell’azione transfrontaliera.
Commissione Ue e rilievo pratiche sleali
Una recente relazione della Commissione sull’attuazione della Direttiva Ue sulle Pratiche Commerciali Sleali nella Filiera Agroalimentare evidenzia che nel 2023 sono state avviate circa 1.500 indagini su violazioni nel settore; di queste, circa il 17% ha portato all’accertamento di una violazione sanzionata con una multa. Le pratiche più frequentemente rilevate includono ritardi nei pagamenti per prodotti deperibili (50%) e non deperibili (13%), nonché pagamenti non correlati a una transazione specifica (7%).
Una disciplina per le menzioni sugli alimenti
Per quanto riguarda la proposta di regolamento che modifica l’Organizzazione Comune dei Mercati (Regolamento Ue n 1308/2013), e volto al rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare, si punta innanzitutto a regolamentare alcune qualifiche dei prodotti agricoli e alimentari, che potrebbero essere utilizzate in frode al consumatore e all’agricoltore.
In particolare, le diciture “prodotto equo” o “prodotto giusto” potranno essere utilizzate solo in precise casistiche: dovranno indicare la stabilità e la trasparenza nelle relazioni degli agricoltori con gli acquirenti lungo la catena di approvvigionamento o un prezzo considerato equo dagli agricoltori partecipanti per i loro prodotti. Fuori dai primi due casi, le diciture “equo” e “giusto” possono solo essere legate ad iniziative collettive che perseguono uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Parimenti, l’indicazione “filiera corta” potrà essere utilizzata solo quando realmente sussista un legame diretto tra produttore agricolo e consumatore, oppure, un legame stretto tra l’agricoltore e il consumatore finale del prodotto collegato alla loro vicinanza geografica. Su questo la Commissione si riserva di emanare ulteriori regolamenti delegati per meglio precisare la disciplina, mentre è consentito agli Stati membri di formulare discipline nazionali più stringenti rispetto a quelle previste dal Regolamento.
Contratti scritti, le nuove regole per il latte
Altro step: si punta a rendere effettivo l’obbligo già esistente di contratti scritti nelle vendite di prodotti agricoli tra agricoltori e terzi. Il Regolamento interviene con norme separate per il latte ed i prodotti casearie e per tutti gli altri prodotti agricoli.
Per quanto riguarda il latte e i prodotti caseari, ferma restando l’obbligatorietà di contratto scritto, gli Stati membri possono inoltre decidere che la consegna di latte e prodotti lattiero caseari da parte di un produttore diverso da un agricoltore, un’Organizzazione di Produttori o un’Associazione di Organizzazioni di Produttori a un trasformatore, collettore, distributore o rivenditore al minuto sia oggetto di un contratto scritto; ma anche che i primi acquirenti di latte e prodotti lattiero caseari debbano presentare un’offerta scritta per un contratto per la consegna di latte e prodotti lattiero caseari da parte dell’agricoltore, di un’Organizzazione di Produttori o di un’Associazione di Organizzazioni di Produttori.
È inoltre previsto l’obbligo per gli Stati membri di istituire un “meccanismo di mediazione” per i casi in cui non vi sia un accordo reciproco sulla conclusione di un contratto o sulla revisione di tale contratto.
Inoltre, è possibile derogare all’obbligo del contratto scritto, quando: il latte o i prodotti lattiero caseari sono consegnati da un socio di un’Organizzazione di Produttori o di una cooperativa all’Organizzazione di Produttori o alla cooperativa della quale è socio, a condizione che lo statuto di tale organizzazione o le regole e le decisioni stabilite o derivate da tali statuti contengano disposizioni aventi effetti analoghi a quelle di un contratto scritto. Altra deroga: il primo acquirente di latte o di prodotti lattiero caseari è una microimpresa o una piccola impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE10.
Non si dà luogo a contratto scritto se la consegna e il pagamento del prodotto avvengono simultaneamente. Ultima deroga: la consegna è effettuata gratuitamente o nell’ambito dello smaltimento di latte o di prodotti lattiero caseari non più idonei alla vendita.
Fuori da questi casi è d’obbligo sempre il contratto scritto. Ma nel settore lattiero caseario è piuttosto ampia la possibilità per gli Stati membri di derogare a tale obbligo con la legislazione nazionale: si va dalle consegne di valore inferiori a 10mila euro fino ai prodotti lattiero caseari soggetti a fluttuazioni stagionali, passando per quei prodotti soggetti a pratiche commerciali tradizionali.
Infine gli Stati membri possono prevedere che i contratti scritti siano anche oggetto di registrazione a carico dell’acquirente.
Contratti scritti per altri prodotti
L’obbligo di contratto scritto scatta quando un agricoltore, una Op una cooperativa di agricoltori consegnano merce ad un trasformatore, un distributore o un rivenditore al minuto. In questo caso gli Stati membri possono integrare la legislazione comunitaria prevedendo un determinato rapporto tra quantitativi consegnati e prezzo corrisposto alla parte agricola e una durata minima dell’accordo di almeno sei mesi.
La proposta di regolamento inoltre prevede la possibilità che la Commissione sospenda – per determinati settori colpiti da grave crisi di mercato – il divieto di accordi tra aziende sui prezzi (divieto di cartello), implicitamente contenuto nell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, quando tali accordi non pregiudichino il buon andamento del mercato interno dell’Unione e siano espressamente finalizzati al superamento della crisi di mercato.
Nuove norme per le Op
La più importante è quella che riguarda le Op non riconosciute: in deroga al Trattato sul Funzionamento della Ue (paragrafo 101), potranno “pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti la fornitura di prodotti agricoli, per conto dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva”.
Ma alle Op riconosciute viene posto un limite al volume che possono commercializzare di una determinata derrata: non potrà superare il 33% della produzione nazionale totale di un determinato Stato membro.
Su tale aspetto, Herbert Dorfmann, coordinatore del Ppe in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, ha chiesto modifiche, poiché “è necessario consentire ai produttori di rafforzare il proprio potere negoziale senza ostacoli burocratici inutili”.
Pratiche sleali, collaborazione tra autorità degli Stati membri
Per quanto riguarda la proposta di regolamento sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la Direttiva (Ue) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare si è invece in presenza di un corpus normativo molto dettagliato che riguarda la collaborazione tra questi enti – per l’Italia l’Icqrf – ma previo accordo tra essi, accordo che potrebbe ben mancare, ferma restando l’obbligatorietà della risposta di una autorità alla richiesta di informazioni da parte di una autorità omologa di un altro Paese Ue.
Non a caso il relatore di questo regolamento, Stefano Bonaccini del gruppo S&d, ha già annunciato in Comagri, presente il Commissario Hansen, che chiederà di emendare il regolamento per introdurre la collaborazione “ex officio”, ovvero obbligatoria e automatica, sul modello di quella a suo tempo già adottata per i prodotti tipici: Dop e Igp.
Su tale proposta di regolamento Dorfman ha invece affermato: “Dobbiamo garantire che non si aggirino le regole dell’Ue spostando le sedi di acquisto in Paesi extraeuropei perché questo indebolisce gli strumenti di tutela dei produttori e crea squilibri nel mercato”.
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