Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) rappresenta un documento fondamentale per la gestione della sicurezza nei cantieri, obbligatorio per tutte le imprese coinvolte in cantieri temporanei e mobili (anche in subappalto). Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 536/2025, ha chiarito la responsabilità nella redazione del POS in relazione alle forniture di calcestruzzo.
POS: chiarimenti normativi
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che contiene tutte le informazioni relative alle misure di sicurezza da attivare nei cantieri minimizzando il rischio di infortuni. In sintesi, il POS è un documento che il datore di lavoro è tenuto a redigere per garantire la protezione dei lavoratori all’interno dei cantieri.
Il POS è obbligatorio:
- per imprese che lavorano anche in subappalto all’interno di cantieri;
- per cantieri temporanei;
- per cantieri mobili.
Invece non è obbligatorio predisporre un POS se l’attività da svolgere non è considerata un cantiere temporaneo o mobile (ai sensi dell’art. 96 del D. lgs 81/2008). Inoltre non viene richiesto ai lavoratori autonomi, poiché operano in modo indipendente senza alcun vincolo di subordinazione, e quindi non rientrano nelle disposizioni dell’articolo 17 comma 1 lettera a.
Secondo il DLSG n. 81/2008, il POS deve essere obbligatoriamente steso dal datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori e deve essere redatto per ogni cantiere. Tale documento deve contenere i seguenti dati:
- dati identificativi dell’impresa esecutrice;
- mansioni specifiche, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere;
- descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza;
- valutazione del rumore;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative al PSC;
- procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori.
A chiarire se il POS sia o meno obbligatorio per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere è la sentenza della Corte di Cassazione n.536/2025.
Chiarimenti sulla responsabilità nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza
Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 536/2025 in merito al ricorso contro la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale erano stati condannati per violazioni del DLGS 81/2008 in relazione a problematiche di sicurezza sul lavoro in un cantiere edile. Il Tribunale aveva, infatti, condannato gli imputati per aver violato l’art. 96 del DLGS 81/2008 relativamente alla mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e l’omessa fornitura di adeguati servizi igienico-assistenziali per i dipendenti delle imprese coinvolte.
I ricorrenti (impresa fornitrice calcestruzzo) hanno presentato il ricorso contro la sentenza del Tribunale avellinese sostenendo varie motivazioni, in particolare affermavano che non fosse stata loro responsabilità predisporre il POS per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, ma della ditta che si occupava della posa in opera del materiale, facendo riferimento a una circolare del Ministero del Lavoro che escludeva la responsabilità della ditta fornitrice nel caso di attività di fornitura di calcestruzzo.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi sollevati e ha accolto parzialmente la questione della responsabilità per la redazione del POS. Ha osservato infatti che, in base alla normativa vigente, la responsabilità della redazione del POS nella fornitura di calcestruzzo non spettava alla ditta fornitrice, ma alla ditta esecutrice del cantiere. Tuttavia, ha ritenuto che, sebbene l’attività di scarico del calcestruzzo fosse un’operazione preliminare alla fornitura, bisognava verificare se gli imputati avessero effettivamente partecipato alla “posa in opera” del materiale, come stabilito dalla normativa.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso per un nuovo giudizio. L’esito del ricorso si è centrato sulla necessità di esaminare più approfonditamente se le operazioni compiute dagli imputati nei cantieri fossero riconducibili alla semplice fornitura o alla “posa in opera” del calcestruzzo e se tale attività fosse sufficiente a giustificare le violazioni contestate in relazione alla sicurezza sul lavoro.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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