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Il bonus 5.0 vale per tutti gli investimenti agevolabili fatti nel 2024


Si amplia il perimetro delle imprese beneficiarie che nel 2024 hanno realizzato gli investimenti ammissibili al credito d’imposta 5.0: anche per gli investimenti effettuati prima della presentazione della comunicazione preventiva (cioè a partire dal 7 agosto 2024), purché avviati dal 1° gennaio 2024, sarà possibile fruire del bonus.

In altri termini, con una modifica della norma istitutiva dell’agevolazione (art. 38, comma 2, d.l. 19/2024) che disciplina la concessione del bonus, possono essere agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. È quanto prevede il decreto legge Milleproroghe (n. 202/2024) emendato in sede di conversione in legge in Commissione affari costituzionali del Senato, su cui l’aula di palazzo Madama ha poi votato la fiducia. Il testo ha definitivamente sciolto un nodo interpretativo sorto in seguito alle conclusioni espresse dal Ministero delle imprese e del made in Italy in una delle Faq pubblicate l’8 ottobre 2024 (aggiornate il 2 novembre 2024). In quell’occasione il Dicastero aveva sostenuto che in caso di intervento 5.0 già realizzato, fosse necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione preventiva (o ex ante), indicando che l’intervento era già stato completato. Questa interpretazione è stata ripresa (e confermata) dal legislatore del decreto Milleproroghe eliminando così alcuni dubbi interpretativi relativi alla procedura di accesso al bonus che erano sorti in attesa del definitivo chiarimento ufficiale.

L’apertura ad ulteriori investimenti 2024

La modifica alla disciplina del credito d’imposta 5.0 prevede l’agevolabilità degli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le conclusioni cui è giunto il legislatore in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe (fissata per il 25 febbraio 2025) riprende sostanzialmente quanto espresso dal Mimit con le faq de 2 novembre 2024 in cui veniva chiarito che, nel caso di investimento già concluso, l’impresa dovesse comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione preventiva o ex ante, indicando che l’avvenuto completamento dell’intervento. Se la prenotazione è confermata dal Gse (gestore servizi energetici), l’impresa può trasmettere direttamente la comunicazione ex post (comunicazione di completamento).

In tal caso, non si deve passare per la fase di “Conferma 20%“.

A tale riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 4, comma 4, decreto attuativo Mimit-Mef 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  • a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), coincide con la data di effettuazione degli investimenti (come dai commi 1-2, art. 109 Tuir);
  • b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, corrisponde alla data di fine lavori degli stessi. I beni devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
  • c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione in materia di competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione dei processi produttivi, equivale alla data di sostenimento dell’esame finale.

Il completamento degli investimenti

Deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, mentre entro il 28 febbraio 2026 va effettuato l’invio della comunicazione di completamento, alla quale va allegata la certificazione ex post rilasciata da un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici.

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