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ADI e SFL 2025: i chiarimenti dall’INPS su domanda e importo


L’INPS, con proprio messaggio, ha fornito chiarimenti in merito all’aggiornamento dei moduli di domanda per l’ADI e il SFL al fine di adeguarli alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2025.

Premessa

Con il precedente Mess. INPS 15 gennaio 2025 n. 184, l’Istituto ha avuto occasione di descrivere le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 sui criteri di accesso all’ADI e al SFL. Nella stessa occasione sono state comunicate le tempistiche di pagamento delle relative prestazioni per il mese di gennaio 2025.

Aggiornamento della modulistica

La Legge di Bilancio 2025, in particolare, è intervenuta sulle soglie economiche utili per l’accesso al beneficio e per il calcolo dell’importo dell’ADI nonché sulle soglie di accesso alla misura del SFL e agli importi mensili erogati, prevedendo la proroga della misura.  

Alla luce delle modifiche normative, l’INPS sta provvedendo all’aggiornamento del modello di domanda ADI e dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso), nonché del modello di domanda SFL, che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale istituzionale www.inps.it.

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Nuova soglia di reddito in caso di nucleo che risiede in un’abitazione in locazione

L’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei nuovi requisiti di accesso ai sostegni, in particolare sulla determinazione dell’importo nel caso in cui i beneficiari siano in affitto. In questo caso, infatti, dal 2025 aumenta la soglia di reddito minima per poter ricevere l’assegno.

Ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell’importo mensile, la procedura dell’ADI accerta che il nucleo familiare residente in un’abitazione in locazione abbia un reddito familiare inferiore alla soglia di € 10.140, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione nelle seguenti modalità:

  • per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi, così come incrementati dalla legge di Bilancio 2025 (€ 6.500, o € 8.190 in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell’ADI del nucleo familiare. L’importo spettante è determinato dalla differenza tra l’importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l’importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero;
  • l’integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all’importo di € 3.640.

Esempi esplicativi del calcolo dell’importo dell’ADI in caso di nucleo monocomponente in cui il richiedente non sia in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, con scala di equivalenza pari a 1, residente in un’abitazione in locazione:

nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a € 4.500 annui

quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di € 10.140 e rata mensile di € 845 di cui € 541,67 di quota di integrazione del reddito e € 303,33 di quota di integrazione del canone di locazione

nucleo con reddito familiare pari a € 6.500 e canone di locazione pari a € 3.000 annui

quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di € 3.000 = importo annuo dell’ADI di € 3.000 e rata mensile di € 250 di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e € 250 di quota di integrazione del canone di locazione

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nucleo familiare con reddito familiare pari a € 8.140 e canone di locazione pari a € 3.640 annui

quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di € 3.640 = importo annuo dell’ADI di € 3.640 e rata mensile di € 303,33 di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e € 303,33 di quota di integrazione del canone di locazione

Modalità di attuazione della proroga della durata massima del SFL

La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei 12 mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

Per contro, la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 non si applica:

  • ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle 12i mensilità nel corso del 2024;
  • ai beneficiari che, alla scadenza delle 12 mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione.

Ai fini del riconoscimento dell’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle 12 mensilità di fruizione della misura, nonché l’informazione dell’avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato intervenuto prima della scadenza di fruizione delle prime12 mensilità della misura. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione senza la possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi 12 mesi di proroga.

Qualora l’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato non venga rilevata dalla piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato “sospesa” con la seguente motivazione “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura”. Trascorsi novanta giorni dalla sospensione, in assenza dell’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, la domanda viene posta nello stato “terminata”.

Fonte: Mess. INPS Mess. 17 febbraio 2025 n. 595



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