Chi può accedere alla Garanzia del Fondo?
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le:
- PMI con almeno 2 bilanci depositati
- PMI classificate come imprese Femminili;
- start-up non innovative, ossia imprese neocostituite o che hanno iniziato la loro attività non oltre 3 anni prima dalla richiesta di accesso al Fondo;
- start-up innovative e PMI innovative;
- Midcap(1).
Chi non può accedere alla Garanzia del Fondo?
Non possono usufruire della garanzia del Fondo le aziende che soddisfano anche soltanto uno dei seguenti requisiti:
- rientrano nella classe 5, secondo il modello di valutazione;
- rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”(2);
- svolgano una qualsiasi attività rientrante nelle sezioni ATECO K (Attività finanziarie ed assicurative), O (Amministrazione Pubblica), T (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico), U (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali);
- presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;
- presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- siano in stato di scioglimento o di liquidazione, sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati(3);
- aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta/intervenuta:
– la comunicazione al Fondo di un evento di rischio che non sia stata successivamente ritirata dal soggetto richiedente la garanzia;
– una richiesta di escussione della garanzia, che non sia stata successivamente ritirata/rinunciata dal soggetto richiedente ovvero che in fase di istruttoria per la liquidazione della perdita la garanzia non sia stata dichiarata inefficace;
– una liquidazione della perdita maturata dal soggetto richiedente, che non sia stata totalmente rimborsata dal soggetto beneficiario finale;
– una proposta di accordo transattivo;
– una richiesta di prolungamento della durata di garanzia per difficoltà del soggetto beneficiario finale;
– la revoca dell’agevolazione connessa alla garanzia, per la quale il soggetto beneficiario finale non abbia rimborsato l’intero importo.
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