Bene n.1: quota pari a 1/1 del diritto di proprietà di appartamento sito in Roma, Via Raffaello Liberti n. 59, posto al piano secondo, scala A, int.10, composto da un soggiorno con angolo cottura, un bagno e una camera da letto per la superficie lorda di circa 51 mq., oltre un balcone coperto di uso esclusivo della superficie lorda di circa 2,70 mq.. Censito nel NCEU del Comune di Roma al foglio 669, part.4729, sub.16, z.c. 6, Cat. A/2, classe 5, consistenza 2 vani, superficie catastale totale 54, mq., escluse aree scoperte 51 mq., rendita catastale € 278,89, piano 2°. Confina con vano scale, appartamento int.9 scala A, distacco su due lati salvo altri.
Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente.
L’edificio di cui gli immobili oggetto di pignoramento fanno parte è stato costruito con Permesso di Costruire n.1387 prot.89882 del 28/12/2006, su progetto prot. n.47013/2005 del 18/07/2005, successivo progetto di variante in corso d’opera del 24/05/2007 prot.32944 e PdC in variante n.989 del 12/11/2008, prot.75432 e successiva DIA in corso d’opera per varianti non essenziali del 5/08/2010 prot.64669. I lavori sono stati ultimati il 21/10/2010.
Gli immobili risultano conformi al progetto rinvenuto presso gli uffici, salvo piccole difformità nell’appartamento in relazione alla posizione della finestra della cucina e nella realizzazione di una piccola spalletta addossata al mobile cucina.
In data 08/11/2010 è stata presentata istanza di rilascio certificato di agibilità e con nota del 31/09/2011 prot. 25855 il Comune di Roma comunicava che N.O. al rilascio del certificato di agibilità, con Comunicazione del 15/03/2012 prot.n.20793 il Comune inviava la comunicazione di formale avvio del procedimento, decorsi i 60 gg. dal quale il silenzio dell’amministrazione assume il significato di assenso e la agibilità si intende rilasciata (da quanto è stato possibile accertare presso il Comune e presso l’amministratore di Condominio questa situazione è ad oggi rimasta invariata).
Il permesso di Costruire veniva rilasciato in virtù di Convenzione Urbanistica per la cessione in proprietà stipulata con il Comune di Roma con atto a Rogito del Notaio Pietro Mazza in data 26 novembre 2008 rep.n.109384/39143 per assegnazione in diritto di proprietà ex art.35 L.865/1971 e s.m.i. alla società costruttrice, successiva Convenzione Integrativa del 3/12/2010 rep. n. 112023/41237, oltre Atto d’obbligo del 20/12/2006 rep. 106211/36573 e Atto d’obbligo del 01/10/2008 al rep.n.60544/18165.
Secondo quanto previsto nella Convenzione i vincoli e le limitazioni al diritto di proprietà con essa costituiti hanno la durata di anni venti e verranno meno con la scadenza della Convenzione al 26/11/2028.
L’eventuale conguaglio per i costi di acquisizione delle aree – secondo quanto previsto nella Convenzione – potrà essere posto a carico dei titolari dei beni realizzati e dei loro aventi causa, senza limitazioni temporali. Si precisa che la vendita è relativa alla piena proprietà e che la rivendita del bene -dopo l’aggiudicazione all’asta – sarà soggetta ai vincoli previsti dalla convenzione con il Comune di Roma del 26.11.2008 come di seguito riepilogati:
1) vincoli soggettivi di cui all’art.5 del disciplinare generale di attuazione della Convenzione (Allegato H alla Convenzione):
– cittadinanza italiana o ad essa equiparata ai sensi di legge;
– residenza o attività lavorativa nel Comune di Roma;
– non essere proprietari nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
– non aver ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione, in proprietà o superficie, realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico.
Si specifica che per poter essere ammessi a partecipare alla vendita all’asta dell’immobile qui descritto deve necessariamente essere allegata all’offerta, tra gli altri documenti di cui all’ordinanza di delega ed all’avviso di vendita, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il partecipante deve dichiarare di possedere i requisiti soggettivi di cui sopra specificandoli tutti ad uno ad uno;
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 della citata Convenzione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà essere dichiarato anche quanto segue: “Si dichiara di essere a conoscenza che è stata stipulata con il Comune di Roma con atto del Notaio Pietro Mazza del 26/11/2008 rep. 109384, racc. 39143, Convenzione Urbanistica e successiva Convenzione integrativa con atto del Notaio Pietro Mazza del 3/12/2010, rep. 112023, racc. 41237, afferenti il comprensorio per la realizzazione del Piano di Zona C2 Lunghezza, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, obbligandosi ad osservarle per sé e aventi causa a qualsiasi titolo, subentrando alla Società venditrice e successivi aventi causa in tutti i relativi diritti, facoltà, obblighi ed oneri”.
Tale dichiarazione sarà inserita nel decreto di trasferimento dell’immobile ed inserita nella relativa nota di trascrizione;
2) vincolo di prezzo massimo di cessione (per convenzione ex lege 865/1971 con il comune di Roma). In base a quanto previsto dalla Convenzione con il Comune di Roma l’immobile potrà essere venduto ai soli soggetti aventi diritto e al prezzo massimo di cessione;
3) vincolo di prima cessione: l’immobile potrà essere venduto dall’aggiudicatario soltanto dopo cinque anni dall’atto di trasferimento di prima cessione.
Calcolo del prezzo massimo di cessione come stabilito dalla convenzione. Il prezzo massimo di cessione, come stabilito nella Tabella riepilogativa del corrispettivo massimo di cessione di ciascun alloggio, approvata dal Comune di con Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma del 08.11.2010, per l’immobile in esame è pari a 148.000,00 euro salvo aggiornamenti in base all’indice Istat ed eventualmente diminuito di una percentuale di deprezzamento in base all’età dell’edificio.
Calcolo degli oneri di affrancazione con svincolo dal prezzo massimo di cessione.
Benché il prezzo massimo di cessione non si applichi alla vendita forzata nella procedura esecutiva, esso resta come onere reale con diritto di sequela, applicabile a tutte le successive rivendite finché duri la Convenzione. Il futuro aggiudicatario potrà svincolare l’immobile dal prezzo massimo di cessione, mediante la procedura dell’affrancazione. Il costo degli oneri di affrancazione, calcolati in base alle formule fissate dal Comune di Roma, sarebbe attualmente pari a zero, come specificato nella perizia di stima in atti della procedura.
In applicazione della Delibera di Giunta capitolina n.103 del 5.06.2020, è possibile richiedere l’affrancazione mediante la procedura semplificata, che prevede per il cittadino la possibilità di presentare istanza in autocertificazione con il supporto di un tecnico abilitato, per la predisposizione della necessaria relazione tecnica asseverata completa dei calcoli degli oneri di affrancazione/trasformazione. I costi delle spese tecniche e di quelle notarili ed eventuali imposte saranno a carico dell’aggiudicatario.
FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI NON CANCELLABILI:
– convenzione per la cessione in proprietà del 26/11/2008 per Notaio Dott. Pietro Mazza, rep. 109384, racc. 39143, trascritta il 4-12-2008 ai nn. 160573/99350 di formalità, nonché il 4-12-2008 ai nn. 160574/99351 di formalità, stipulata tra il Comune di Roma e la Società costruttrice;
– convenzione integrativa alla convenzione del 26/11/2008, stipulata in data 3/12/2010 con atto per Notaio Dott. Pietro Mazza, rep. 112023, racc. 41237, trascritto in data 28-12-2010, ai nn. 155433/92879 di formalità, stipulata tra Roma Capitale e la Società costruttrice;
– atto d’obbligo del 20-12-2006 per Notaio Dott. Pietro Mazza, rep. 106211, racc. 36573, trascritto in data 21/12/2006 ai nn.172870/102896 di formalità;
– atto d’obbligo del 1-10-2008 per Notaio Dott. Valerio Pantano, rep. 60544, racc. 18165, trascritto in data 2-10-2008 ai nn.127117/79288 di formalità.
STATO DI OCCUPAZIONE: l’immobile risulta occupato dal debitore esecutato. La liberazione potrà essere richiesta dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 560 c.p.c. all’atto del trasferimento.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
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