Entro il 17 marzo 2025 (posticipo del 16 marzo, che cade di domenica), le società di capitali devono procedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Questa tassa rappresenta un obbligo fiscale per le imprese soggette a vidimazione, con importi determinati in base al capitale sociale.
L’ammontare della tassa varia in funzione del capitale sociale al 1° gennaio 2025:
- € 309,87 per le società con capitale sociale pari o inferiore a € 516.456,90
- € 516,46 per le società con capitale sociale superiore a € 516.456,90
Soggetti obbligati e esclusi
Sono tenuti al versamento della tassa le seguenti società di capitali:
- Società per Azioni (SPA)
- Società a Responsabilità Limitata (SRL)
- Società in Accomandita per Azioni (SAPA)
- Società in liquidazione o in procedure concorsuali, se obbligate alla vidimazione dei libri sociali.
Sono invece esonerati dal pagamento:
- Società cooperative
- Consorzi non societari
- Società dichiarate fallite
- Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
Modalità di pagamento
Il pagamento della tassa deve essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando il codice tributo 7085. È inoltre possibile compensare l’importo con eventuali crediti fiscali disponibili.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In caso di omesso versamento, si applicano sanzioni e interessi legali, con possibilità di riduzione in caso di ravvedimento operoso:
- Sanzione amministrativa pari al 25% – 30% dell’importo dovuto, con riduzioni progressive se il pagamento avviene entro termini specifici previsti dalla normativa.
- Interessi legali applicati al tasso del 2% annuo a partire dal 2025.
- Il pagamento delle sanzioni avviene tramite Modello F23, utilizzando il codice tributo 678T.
Il versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali rappresenta un adempimento fiscale fondamentale per le società di capitali. Rispettare le scadenze e le modalità di pagamento evita sanzioni e interessi aggiuntivi. Per eventuali dubbi o necessità di assistenza, è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale o contattare l’Agenzia delle Entrate.
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