Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#finsubito
#finsubito video
Agevolazioni
Asta
Bandi
Costi
Eventi
Informazione
manifestazione
Sport
Vendita immobile

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

LA NUOVA INFORMATIVA SUGLI INTERMEDIARI. IL MUP


L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 372 – Marzo 2025

Con un suo Provvedimento di giugno 2024 l’Ivass ha rivisto le disposizioni sull’informativa precontrattuale del Regolamento 40/2018, con l’obiettivo di semplificare e migliorare la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite ai contraenti.

Anche per garantire una maggiore tutela, assicurando che i documenti siano sintetici ma esaustivi e privi di ridondanze.

Il Provvedimento innova sia gli allegati che il distributore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto, sia quelli precontrattuali relativi al prodotto, di competenza delle imprese.

Carta di credito con fido

Procedura celere

Questo mese esaminiamo i nuovi allegati relativi all’informativa sul distributore.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Direttiva UE IDD (2016/97) e dalla normativa nazionale (Codice delle Assicurazioni Private – CAP).

L’articolo 120 del CAP definisce gli obblighi informativi, stabilendo che il distributore trasferisca al contraente le informazioni precontrattuali su supporto cartaceo o digitale.

 

Il Provvedimento modifica la modulistica prevista dal Regolamento n. 40/2018, sostituendo e abrogando alcuni allegati chiave attualmente in uso, tra cui:

  • Allegato 3: informativa statica sul distributore (anagrafica, reclami), da aggiornare trimestralmente. Il documento deve essere reso disponibile presso i locali del distributore oppure pubblicato sul sito internet utilizzato per la promozione e/o il collocamento dei prodotti assicurativi
  • Allegato 4: informazioni dinamiche sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, che variano in base al singolo contratto (ad esempio, se il contratto viene – o non viene – distribuito in regime di consulenza). Ne è prevista la consegna prima della conclusione di ciascun contratto
  • Allegato 4-bis: informazioni dinamiche sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs); contiene le stesse informazioni dell’Allegato 4 oltre a quelle specifiche per la distribuzione di un prodotto di investimento (ad esempio: incentivi, vendita con o senza consulenza)
  • Allegato 4-ter: elenco delle regole di comportamento del distributore, con gli obblighi cui è soggetto il di stributore assicurativo. Deve essere disponibile al pubblico nei locali oppure deve essere pubblicato sul sito internet, ma, in caso di offerta fuori sede, deve essere consegnato o trasmesso al contraente.

 

Le modifiche introdotte dal Provvedimento, che ora esaminiamo, sono finalizzate a garantire una maggiore trasparenza e a ridurre gli oneri organizzativi e gestionali per i distributori. L’Ivass, per predisporre le nuove regole informative, ha organizzato diversi incontri con le associazioni di categoria di intermediari, imprese e associazioni di consumatori per un confronto informativo che ha indirizzato l’istituto all’emanazione di regole di più facile applicazione.

 

Prestito personale

Delibera veloce

Semplificazione dell’informativa sull’intermediario

Sintetizzo le misure introdotte dal Provvedimento in merito all’informativa sull’intermediario (distributore), che prevedono:

  • Modulo unico precontrattuale (MUP)

Viene istituito un documento unico, differenziato per prodotti IBIPs e non IBIPs, che raccoglie tutte le informazioni attualmente contenute in più allegati (Allegati 3, 4 e 4-bis), che verranno abrogati. Il MUP è modulare e deve essere integrato dall’operatore con i campi pertinenti in base alla tipologia di attività e di distribuzione.

  • Abrogazioni L’Allegato 4-ter, relativo agli obblighi di comportamento del distributore, viene abrogato.
  • Modalità di somministrazione dell’informativa: È previsto che l’informativa relativa alla distribuzione, in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazioni, possa essere resa disponibile tramite pubblicazione sul sito internet o mediante affissione nei locali, pur mantenendo la possibilità di consegna in formato cartaceo su richiesta del cliente.

In sostanza, il Provvedimento mira a semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale, riducendo la documentazione da fornire e rendendo le modalità di comunicazione più efficaci e meno onerose per gli intermediari.

 

Il nuovo Modulo Unico Precontrattuale

Il nuovo Modulo unico precontrattuale (MUP) è un documento a struttura modulare suddiviso in sette sezioni, adattabili in base alla tipologia di distributore (intermediario, impresa, intermediario a titolo accessorio, ecc.).

Le sette sezioni trattano:

i. Informazioni generali sul distributore che entra a contatto con il cliente. (identificazione a seconda del tipo di operatore)

ii. Modello di distribuzione: precisa se l’intermediario opera per conto del cliente, di una compagnia o in collaborazione orizzontale.

iii. Conflitti di interesse potenziali: precisa se il distributore partecipa o è partecipato da una impresa

iv. Attività di distribuzione e consulenza: informazioni relative alla modalità operativa di intermediazione: vendita, consulenza o consulenza imparziale oltre ad eventuali obblighi contrattuali con imprese

v. Remunerazione del distributore. da parte del cliente oppure compresa nel premio del contratto o con altre modalità (rappels, altri compensi, mix diversi)

vi. Modalità di pagamento dei premi: gestione di un conto premi separato o stipulazione di apposita fideiussione e modalità di pagamento (assegni, bonifici, danaro contante)

vii. Strumenti di tutela del contraente: copertura assicurativa di RC Professionale dell’intermediario per danni causati al cliente, modalità di inoltro di eventuali reclami

 

L’Allegato 4-ter (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi e di prodotti IBIPs) non è incluso nel nuovo MUP. Gli articoli 56 e 68-ter del Regolamento Ivass 40/2018 sono stati aggiornati con l’indicazione del nuovo modello e prevedono la revisione del MUP ogni volta che si verificano cambiamenti significativi.

Assistenza e consulenza

per il sovraindebitamento

Come prima precisato il MUP è declinato in due versioni:

  • Allegato 3 per i prodotti assicurativi (non IBIPs)
  • Allegato 4 per i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)

Nelle successive tabelle è schematizzato il trasferimento delle informazioni dagli attuali modelli di informativa precontrattuale ai nuovi Allegati MUP.

Gli intermediari hanno l’obbligo di utilizzare il MUP entro il 4 luglio 2025.

 Il nuovo allegato precontrattuale da consegnare al contraente prima della conclusione di un prodotto di investimento assicurativo prende il nome di Allegato 4, ed è eguale all’Allegato 3 tranne che nel contenuto delle sezioni IV e V, in cui devono essere dettagliate le informazioni specifiche per i contratti IBIPs, in conformità a quanto previsto nel Capo II bis del Regolamento Ivass 40/2018.

Nella successiva tabella sono quindi indicate solo le differenze tra i due modelli, il 3 e il 4, che si trovano nella sezione IV e nella sezione V del MUP.

Dodici mesi per adottare il nuovo MUP

Come prima precisato, il Provvedimento Ivass 147/2024 stabilisce un periodo transitorio di 12 mesi, dalla sua entrata in vigore, durante il quale i distributori devono predisporre il Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi e di investimento. Le imprese da parte loro in questo periodo devono rivedere i loro DIP aggiuntivi (vita, multirischi, IBIPs, danni e RCA) sulla base di tutte le prescrizioni contenute nella nuova normativa.

Il termine ultimo per portare a termine queste modifiche è il 4 luglio 2025; entro questa data anche i documenti precontrattuali relativi ai prodotti dovranno essere aggiornati a cura delle imprese con informazioni più sintetiche e chiare sui loro Dip aggiuntivi, che saranno molto più brevi (minor numero di fogli per ciascun modello). Tutto ciò all’insegna della semplificazione.

Analizzeremo i nuovi DIP aggiuntivi in un prossimo articolo su ASSINEWS.

Auspico intanto che gli intermediari modifichino i loro allegati precontrattuali senza attendere la scadenza ultima stabilita dal Provvedimento.

È prassi ormai che gli allegati precontrattuali degli agenti monomandatari siano prodotti in automatico dai sistemi informativi periferici delle imprese, generati con la stampa dei contratti assicurativi fruendo delle informazioni già presenti nel sistema e a quelle fornite dal contraente per l’analisi del rischio e la compilazione del questionario demands & needs. In questo caso il passaggio tra gli attuali allegati e il MUP sarà compito delle imprese che aggiorneranno i loro sistemi.

Ricordo però che l’onere e la responsabilità del contenuto degli allegati precontrattuali che l’intermediario deve consegnare o trasmettere al contraente è sempre in capo all’intermediario stesso, così come il contenuto del questionario con le informazioni necessarie per garantire la coerenza del contratto che frequentemente viene stampato in automatico dai sistemi informativi periferici dell’impresa utilizzando i dati già presenti nel contratto.

Gli agenti plurimandatari, gli agenti monomandatari che gestiscono rapporti di collaborazione orizzontale con altri intermediari e i broker devono invece provvedere ad aggiornare in autonomia i loro nuovi modelli precontrattuali.

Che, come sottolineato, sono il risultato di una semplificazione e di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti dei clienti.

Prestito personale

Delibera veloce

Il mio personale invito è di non aspettare a gestire il cambio di modello e di cogliere subito questa opportunità: fin da ora il MUP è utilizzabile da parte degli intermediari che lo predispongono.

© Riproduzione riservata



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Mutuo asta 100%

Assistenza consulenza acquisto in asta