Nella giornata di ieri, 3 dicembre, l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, ha determinato la percentuale del credito d’imposta per le Fondazioni di origine bancaria (Fob) relativa all’anno 2024. La misura, introdotta per sostenere i centri di servizio per il volontariato (Csv), è pari al 25,0778 dei contributi versati entro il 31 ottobre 2024 al Fondo unico nazionale (Fun).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ha ribadito che la presentazione di un’istanza di rateizzazione del debito da parte del contribuente interrompe il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento. Questo principio, già consolidato nella giurisprudenza, rafforza l’idea che la richiesta di dilazione implichi un riconoscimento del debito da parte del debitore.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 3 dicembre 2024, ha istituito nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi destinati all’Inps e successivamente trasferiti agli enti bilaterali interessati. Queste causali si aggiungono a quelle introdotte precedentemente con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Dal 3 dicembre 2024, i concessionari del settore ippico possono utilizzare nove nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi codici, introdotti con la risoluzione n. 58/E, consentono di versare importi legati ai concorsi pronostici sportivi e ippici direttamente tramite il modello F24 Accise.
Dal 29 novembre 2024, sono disponibili online, sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del Ministero della Cultura, otto nuovi decreti direttoriali che individuano i beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla produzione cinematografica, televisiva e web, nonché agli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche. Contenuto dei decreti I decreti contengono gli esiti delle istruttorie relative a: Crediti d’imposta per la produzione: Preventivi: Produzione cinematografica, opere audiovisive, TV/web e produzione esecutiva di opere straniere.
Con la risposta n. 241/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo alle convenzioni stipulate per l’espletamento delle funzioni di medico competente, in particolare in relazione agli obblighi di pagamento e alle condizioni di esenzione. Il contesto normativo L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642/1972, che prevede l’applicazione su atti, documenti e registri specificamente elencati nella Tariffa allegata al decreto.
Buongiorno, a seguito di risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, il MEF ha precisato che non potranno applicare il ravvedimento speciale per l’annualità 2018 i contribuenti con ISA da 8 a 10. Sulla base della tabella estrapolata (e da me modificata) dal Vostro tool CPB e Nuova Sanatoria – che Vi allego – mi pare che, sempre per i soggetti ISA con punteggio da 8 a 10, il termine di prescrizione per l’annualità 2019 sia il 31/12/2024.
Con l’ordinanza n. 28900 dell’11 novembre 2024, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha respinto il ricorso di contribuente che richiedeva il rimborso delle imposte versate in eccesso per gli anni 1990-1992 in relazione al sisma del 13 dicembre 1990, che colpì le province Siciliane. Il contribuente, titolare di un reddito d’impresa, aveva presentato istanza di rimborso per il 90 dell’IRPEF pagata nel triennio, per un totale di 134.235,47 euro.
Buongiorno, società srl che si è trasformata a febbraio 2024 in società di persone, ha optato per il CPB. Dovendo presentare due dichiarazioni distinte quella della srl da 01.01.24 al 25.02.2024 e quella della società di persone (sas) dal 26.02.2024 al 31.12.2024, dovremmo sapere le seguenti informazioni: 1) su quale periodo d’imposta il CPB deve essere applicato sulla dichiarazione della srl o snc oppure entrambe 2) se è sul primo periodo dovendo utilizzare il modello fiscale dei redditi 2023 come dovrà essere indicato che la società ha aderito al CPB e quindi il reddito è quello concordato.
I soggetti che avviano una attività in regime forfettario e sono in possesso di determinati requisiti possono applicare, per i primi 5 periodi, l’imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 5 in luogo di quella ordinaria del 15. Recentemente l’Agenzia Entrate chiarito che tale facoltà: è ammessa solo in sede di avvio di un’attività economica (apertura di P.Iva), d’impresa e/o professionale mentre non opera (neppure per i periodi residui al compimento del quinquennio) nel caso in cui si sia inizialmente adottato un regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), per transitare solo successivamente nel regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 239 del 2 dicembre 2024, ha chiarito le modalità di dichiarazione e di utilizzo del credito d’imposta per investimenti 4.0 (art. 1, co. 1051 e ss., L. n. 178/2020) per una società con periodo d’imposta ultrannuale. Nel caso di specie, una SRL: costituita a ottobre 2022 e iscritta al Registro delle imprese a novembre 2022 ha chiuso il primo esercizio il 31/12/2023 (primo esercizio di 15 mesi) La società ha acquistato un macchinario 4.0 a novembre 2022, pagato interamente nello stesso mese.
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