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Finanziamo agevolati e contributi

per le imprese

Start-up e PMI innovative: tutte le novità introdotte dalle L. 193/2024 e 162/2024


Questa legge introduce novità significative per start-up innovative e incubatori certificati, con l’obiettivo di rendere più incisivo il supporto alle imprese innovative, per prima cosa viene chiarito che le start up innovative devono essere MPMI che non svolgono attività prevalente di agenzia e di consulenza, e poi vengono apportate le seguenti ulteriori novità.

  1. Estensione della permanenza nell’apposito albo del registro delle imprese fino a 5 anni

Durata massima: Le start-up innovative possono restare iscritte nella sezione speciale del registro fino a 3 anni.

Per poter usufruire dell’allungamento a 5 anni dell’iscrizione all’albo delle start up innovative è necessario rispettare almeno uno dei 5 requisiti successivi:

  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
  • spese in ricerca e sviluppo portate al 25% del valore della produzione totale, rispetto al precedente requisito del 15%;
  • obbligo di stipulare contratti di sperimentazione con almeno una pubblica amministrazione o grande impresa;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo  o  un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti  ad  una  partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore  terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato,  di un investitore vigilato, di un business angel  ovvero  attraverso  un equity  crowdfunding  svolto  tramite  piattaforma   autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.


Disposizioni transitorie:
Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti previsti avvenga:

  • in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
  • in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

Le imprese che non possiederanno più i requisiti di start up innovative per effetto della presente legge, qualora ne ricorrano le condizioni, potranno iscriversi alla sezione speciale dell PMI Innovative.

  1. Agevolazioni fiscali Start up Innovative

Alle persone fisiche che investono nel captale delle start up innovative viene riconosciuta una detrazione pari al 19% per un importo massimo dell’investimento di 1.000.000 di euro se lo stesso viene mantenuto per almeno tre anni.

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L’agevolazione può essere portata in detrazione dell’IRPEF nel periodo d’imposta dell’investimento e nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

Diversamente, per gli investimenti delle persone fisiche effettuate in regime de minimis la detrazione sull’IRPEF è elevata al 65% a partire dal 1° gennaio 2025 (fino al 2024 era pari al 50%).

L’aumento della detrazione in regime de minimis avviene purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento portato a beneficio.

La detrazione in de minimis si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Alle imprese soggette all’imposta sulle società, diverse dalle start up innovative, viene riconosciuta una deduzione pari al 30% sull’IRES per investimenti, di importo massimo per euro 1.800.000, nel capitale di una o più start up innovativa a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni.

NOVITA’: Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.

  1. Agevolazioni fiscali PMI Innovative

NOVITA’: Scade al 31.12.2024 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF per gli investimenti, fino a 300.000 euro, effettuati da persone fisiche sul capitale di PMI Innovative (l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni).

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  1. Esenzione fiscale per venture capital:

Casse di previdenza e fondi pensione possono beneficiare di un’esenzione fiscale sui redditi derivanti da investimenti in start-up, a condizione che almeno il 5% degli investimenti sia destinato al venture capital. La soglia sarà portata al 10% dal 2026.

  1. Trasparenza e obblighi informativi

I dati riportati nella sezione speciale del registro delle imprese vanno aggiornati annualmente.

  1. Prolungamento dell’iscrizione nell’albo delle start-up innovative in fase di scale-up fino a 9 anni

Prolungamento iscrizione all’albo fino ad un massimo di 9 anni: Start-up in fase di scale-up possono estendere ulteriormente il periodo di iscrizione, a condizione che si verifichi almeno uno dei seguenti due ulteriori requisiti:

    1. aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
    2. incremento dei   ricavi   derivanti    dalla    gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo.
  1. Modifica definizione incubatori certificati e relative agevolazioni

Gli incubatori certificati secondo la nuova definizione sono quei soggetti che svolgono l’attività di supporto e di accelerazione di start-up iscritti in un’apposita sezione speciale degli incubatori nel registro delle imprese.

Secondo la nuova definizione quindi gli incubatori non svolgono solo l’attività di incubazione, ma anche quella di accelerazione e le start up possono essere ospitate oppure supportate.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, gli incubatori e gli acceleratori certificati possono beneficiare di un credito d’imposta pari all’8% del capitale investito, in start up innovative, anche tramite OICR o altre società che investono in start up innovative.

L’investimento massimo non può eccedere 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 (entro 60 giorni dall’entrata in vigore uscirà il decreto attuativo) ed è soggetto al limite del de minimis.



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