Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#adessonews
#finsubito
#finsubito video
Agevolazioni
Asta
Bandi
Costi
Eventi
Informazione
manifestazione
Sport
Vendita immobile

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

Contratto di prestito tra privati: va registrato?


Quando è obbligatoria la registrazione del mutuo presso l’Agenzia delle Entrate, quando è prevista solo in caso d’uso dell’atto e quanto si paga.

Un lettore ci chiede se un contratto di prestito gratuito tra privati va registrato obbligatoriamente, dunque con il pagamento della relativa imposta, oppure se è possibile farne a meno. Ci fa l’esempio di un mutuo gratuito che vorrebbe concedere alla sua fidanzata o ad un proprio amico, dunque siamo al di fuori delle consuete elargizioni che avvengono in ambito familiare, come quelle tra genitori e figli (o nonni e nipoti) che non richiedono particolari formalità, nemmeno quando è previsto un impegno alla restituzione della somma di denaro ricevuta. Anche se pure in tali casi è opportuno adottare le cautele che ti indicheremo.

Prestito tra privati: quando è consentito

Dobbiamo premettere che la stipula di un contratto di prestito di denaro tra privati è consentita solo quando avviene in forma occasionale e sporadica, altrimenti – e cioè quando l’attività diventa sistematica e abituale – costituisce una forma di finanziamento che richiede la preventiva autorizzazione ad operare rilasciata dalla Banca d’Italia, previa iscrizione dell’intermediario creditizio nell’apposito albo.

Agire nei confronti del «pubblico» (non, dunque, verso qualche parente, amico o socio) senza le suddette autorizzazioni ed iscrizioni è un illecito costituente il reato di abusiva attività finanziaria, previsto e punito dall’articolo 132 del TUB (Testo Unico Bancario) con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Prestito tra privati: come funziona

Al di fuori di tali ipotesi, il prestito tra privati è lecito e rientra nello schema del contratto di mutuo, disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti del Codice civile.

Conto e carta difficile da pignorare

Proteggi i tuoi risparmi

Il mutuo ha queste caratteristiche essenziali:

  • può concludersi anche con un accordo verbale e in ogni caso si perfeziona con la consegna della cosa (nel nostro caso, la somma di denaro data in prestito);
  • costituisce un debito di valuta, non di valore, sicché il mutuatario ha l’obbligo di restituire la stessa somma ricevuta in prestito, più gli eventuali interessi convenuti, che comunque non devono mai oltrepassare la soglia dell’usura, che costituisce reato (art. 644 Cod. pen.) e comporta anche la nullità del mutuo: i tassi soglia da non superare sono determinati trimestralmente da un decreto del MEF – Ministero Economia e Finanze;
  • è possibile prevedere un prestito infruttifero, cioè senza interessi, ma bisogna dirlo espressamente nel contratto, altrimenti il mutuo si presume oneroso e dunque produttivo di interessi (art. 1815 Cod. civ.);
  • se le parti non hanno previsto la gratuità del mutuo ma non hanno stabilito la misura degli interessi dovuti, si applicano quelli al saggio legale annuo (gli eventuali interessi superiori devono essere determinati per iscritto);
  • è essenziale prevedere un termine entro il quale dovrà avvenire la restituzione della somma (se non viene fissato, ad esempio come quando viene convenuto che il mutuatario «pagherà quando potrà», il termine viene stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 1817 Cod. civ.); è sempre possibile prevedere una modalità di restituzione rateale;
  • se il prestito non viene restituito il mutuante può agire giudizialmente chiedendo la risoluzione del contratto per recuperare la somma dovutagli, ai sensi dell’art. 1820 Cod. civ..

Prestito tra privati: perché è consigliabile la forma scritta

Sebbene, come abbiamo visto, la legge consenta la stipula di un contratto di mutuo in forma verbale, è sempre bene utilizzare la forma scritta (non necessariamente autenticata: basta una scrittura su carta semplice), sia per garantire meglio la certezza probatoria del rapporto di dare e avere così instaurato tra le parti (che altrimenti sarebbe difficoltoso da dimostrare mediante testimoni o, a determinate condizioni, attraverso le registrazioni dei colloqui intercorsi tra le parti), sia per tutelarsi da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o di altri organi di controllo, come la Guardia di Finanza per le ipotesi di riciclaggio o evasione fiscale.
Per un modulo fac simile da utilizzare, scarica qui la scrittura da firmare.

Ricordiamo che se la somma data in prestito è pari o superiore a 5.000 euro bisogna utilizzare – sia per la dazione sia per la restituzione – strumenti tracciabili, come il bonifico bancario (specificando, nella causale, che si tratta di un prestito o della sua restituzione), l’assegno o il vaglia postale, perché i contanti sono ammessi solo sino a tale soglia massima e non oltre.

Prestito tra privati: quando c’è obbligo di registrazione

La registrazione di un contratto presso l’Agenzia delle Entrate attribuisce data certa al documento, ed è pertanto un modo efficace per tutelare le esigenze di garanzia che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

Oltre a questo evidente motivo di opportunità, la registrazione del contratto di prestito tra privati – sia esso gratuito ovvero fruttifero di interessi – è obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro). Tale normativa impone la registrazione dei contratti di mutuo stipulati per iscritto tra privati che non operano nell’ambito della loro attività professionale o imprenditoriale, entro il termine fisso di 20 giorni dalla data del contratto.
Precisamente, il prestito tra privati rientra, come categoria residuale, tra gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» indicati all’articolo 9 della parte 1 della Tariffa allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro.

Prestito tra privati: registrazione in caso d’uso

Se il contratto è verbale, o è stato stipulato con atti successivi e distinti (ad esempio, la proposta e l’accettazione sono avvenute mediante scambio di e-mail o di messaggi WhatsApp) anziché in un unico contratto scritto, la registrazione è prevista soltanto «in caso d’uso», ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e della parte 2 della suddetta Tariffa: si verifica questa ipotesi quando l’atto «si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo» (art. 6 D.P.R. n. 131/1986).

Ciò avviene quando, ad esempio, è necessario produrre o menzionare il contratto in una causa civile instaurata per ottenere in via giudiziale la restituzione della somma prestata (Cass. sent. n. 24268 del 27.11.2015). A tal fine, è bene evidenziare che – a norma dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 – la cosiddetta «enunciazione di atti non registrati», che può avvenire in altri atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti, soggiace anch’essa all’obbligo di registrazione.

Carta di credito con fido

Carta di credito con fido

Procedura celere

Procedura celere

 

Registrazione di prestito tra privati: quanto si paga?

La registrazione di un contratto di prestito tra privati è sottoposta al pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 3% sul valore della somma mutuata, ossia sull’importo del prestito.

Non bisogna dimenticare che, in fase di registrazione, bisogna versare anche l’imposta di bollo, che ammonta a 16 euro ogni 4 facciate di contratto, o comunque a 100 righe.

Approfondimenti

Potrebbero interessarti anche questi articoli:



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Conto e carta difficile da pignorare

anche per aziende e pos