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Vigilanza sugli istituti di credito: ruolo e responsabilità della BCE


Prima c’è stata la sentenza del Tribunale UE che, il 5 giugno 2024, ha respinto il ricorso presentato da Malacalza Investimenti Srl e da Vittorio Malacalza verso la BCE.

Questo pronunciamento ha stabilito che la Banca centrale europea non deve un risarcimento danni complessivo da 880 milioni di euro agli ex azionisti di riferimento di Banca Carige, la famiglia Malacalza, dopo il fallimento dell’istituto di credito genovese, oggi entrato nel gruppo Bper.

C’è da osservare che il ricorso si fondava sulle presunte azioni o omissioni della vigilanza BCE su Carige a partire dal 2014 e sull’amministrazione straordinaria a inizio 2019 della banca. Ma il Tribunale non ha rilevato gli illeciti contestati alla Banca centrale europea nell’ambito della sua attività di vigilanza su Banca Carige per un’eventuale responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Poi c’è stata limpugnazione proposta il 14 agosto 2024 dalla stessa Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza per chiedere l’annullamento della stessa sentenza del Tribunale UE (Decima Sezione ampliata) per la causa “T-134/21, Malacalza Investimenti Srl et Vittorio Malacalza / BCE”.

Tra i motivi e i principali argomenti citati nell’atto di impugnazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fine settembre dello scorso anno, si sottolinea che “i ricorrenti hanno presentato sette motivi di ricorso nel merito che attengono a una serie di violazioni di principi e norme di diritto dell’Unione, nonché́ sia alle relative norme di trasposizione nell’ordinamento nazionale italiano che ad ulteriori disposizioni dell’ordinamento stesso comunque applicabili all’attività̀ di vigilanza rimessa a BCE”.

Al di là dell’esito finale di questo contenzioso giudiziario, il complesso caso qui sopra riassunto nelle sue linee generali offre lo spunto per tornare a considerare quale sia il ruolo che la Banca centrale europea svolge nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli istituti di credito, a cominciare da quanto prevede il Regolamento (UE) 1024/2013, il testo normativo di riferimento. Senza tralasciare il fatto che proprio lavigilanza bancaria europea ha compiuto 10 anni a novembre 2024.

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La BCE e il suo ruolo di supervisione bancaria

La BCE ricopre un ruolo fondamentale per la supervisione del sistema bancario europeo. Non solo l’Eurotower traccia la traiettoria della politica monetaria dell’UE, ma è anche l’autorità di vigilanza che garantisce la stabilità finanziaria nell’Eurozona.

Questa seconda missione la svolge tramite il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), cioè il sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità nazionali di vigilanza dei Paesi partecipanti.

C’è da notare che le principali finalità della vigilanza bancaria europea sono:

  • salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo;
  • accrescere l’integrazione e la stabilità finanziaria;
  • assicurare una vigilanza coerente.

Non va inoltre dimenticato che, insieme al Meccanismo di risoluzione unico, la vigilanza bancaria europea è uno dei due pilastri dell’unione bancaria dell’UE, che rappresenta un passo importante verso un’autentica Unione economica e monetaria, permettendo un’applicazione coerente della normativa bancaria dell’UE. Un’unione bancaria che è diventata ancora più importante dopo la crisi finanziaria del 2008 e la successiva crisi del debito sovrano.

Proprio quella crisi finanziaria ha messo in luce tanto la rapidità quanto la virulenza con cui possono propagarsi i problemi del settore creditizio-finanziario, soprattutto all’interno di un’unione monetaria, con le relative ricadute dirette sui risparmiatori.

Da qui emerge che l’obiettivo della vigilanza bancaria europea è di contribuire “a ristabilire la fiducia nel settore bancario europeo e rafforzare la capacità di tenuta delle banche”.

Vigilanza bancaria: qual è il ruolo della BCE?

Dato che è un’istituzione indipendente dell’UE, la Banca centrale europea è responsabile del funzionamento efficace e coerente della vigilanza bancaria europea e sovrintende questa missione in una prospettiva comunitaria attraverso tre elementi fondamentali:

  • la definizione di un approccio comune alle attività correnti di vigilanza;
  • il ricorso ad azioni di vigilanza e a misure correttive armonizzate;
  • l’applicazione coerente della regolamentazione e delle politiche di vigilanza.

Alla luce di questi tre elementi cardine, la BCE ha il potere di:

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  • condurre valutazioni prudenziali, ispezioni in loco e indagini;
  • concedere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria;
  • valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi;
  • assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell’UE;
  • fissare requisiti patrimoniali più elevati (“riserve”) per scongiurare ogni rischio finanziario.

Se ci si domanda come funzioni la supervisione bancaria della BCE, si può concepire questo processo di vigilanza come un ciclo con le politiche di regolamentazione e di vigilanza che costituiscono la base per lo sviluppo di metodologie e standard che sostengono, a loro volta, l’attività di supervisione quotidiana. E per migliorare questo processo sono utilizzate le lezioni apprese nel corso della supervisione e attraverso regolari controlli di qualità.

Vigilanza diretta e indiretta sugli istituti di credito

La BCE esercita la vigilanza diretta su 114 banche significative dei Paesi partecipanti, le quali detengono circa l’82% degli attivi bancari totali. I criteri di significatività di una banca sono:

  • dimensioni;
  • importanza economica;
  • operatività transfrontaliera;
  • assistenza finanziaria pubblica diretta.

La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai Gruppi di vigilanza congiunti (GVC). A ciascuna banca significativa è abbinato uno specifico GVC, che riunisce esperti della BCE e delle autorità nazionali di vigilanza.

Per quanto riguarda le banche soggette alla vigilanza indiretta, esse non sono considerate significative, ossia gli enti creditizi “meno significativi”, che continuano a essere sottoposti alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, sebbene in stretta collaborazione con la BCE.

Tuttavia, la BCE può decidere in ogni momento di assumere la vigilanza diretta di una qualsiasi banca meno significativa al fine di assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

La BCE può dunque decidere di mettere una banca sotto sorveglianza quando emergono segnali di potenziale instabilità. In questi casi, la vigilanza prevede:



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