La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1075 del 16 gennaio 2025, ha chiarito che un trasferimento fittizio della sede di una società all’estero non modifica il domicilio fiscale, che resta quello dell’ultima sede legale risultante dal Registro delle imprese. Il criterio previsto dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973, per l’individuazione del domicilio fiscale di una persona giuridica, ha carattere residuale e si applica solo se non è nota la sede legale effettiva.
Con l’avviso del 27 febbraio 2025, la Direzione Dogane ha comunicato che, a partire dal 14 aprile 2025, la compilazione del dato relativo alla Regione di spedizione diventerà obbligatoria all’interno delle dichiarazioni di esportazione. Il contesto della nuova disposizione L’informazione sulla Regione di spedizione, corrispondente al data element 16 10 000 000, assume una rilevanza statistica fondamentale per l’elaborazione dei dati sulle esportazioni e la tracciabilità delle operazioni doganali.
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 228, fornendo un’interpretazione chiara sulle modalità di trattamento fiscale dei rimborsi di riserve di capitale. Il documento stabilisce che, salvo l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili prevista dall’articolo 47, comma 1, del TUIR, il rimborso di riserve di capitale non concorre alla formazione del reddito d’impresa per i soci, se non per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Con la Risposta n. 50/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte tra soci, sulla base di accordi privati successivi alla cessione delle partecipazioni societarie. Il caso riguarda due soci che, dopo aver ceduto una parte delle quote di una società, avevano concordato una ripartizione non proporzionale del corrispettivo della vendita delle quote residue.
Come di consueto, entro il 17/03/2024 (il 16/03 cade di domenica) gli amministratori di condominio devono inviare telematicamente i dati: delle spese sostenute nel 2024 sulle parti comuni condominiali per interventi da bonus edilizi: ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, interventi antisismici (incluso superbonus), bonus arredo e bonus verde. L’adempimento non presenta particolari novità rispetto all’anno scorso ed il tracciato telematico segue le specifiche del Provv. del 21/02/2024 dell’Agenzia Entrate.
La notifica del ricorso tributario, a seguito del dl 119/2018, può essere fatta solo in via telematica e quella con posta non si sana per il raggiungimento dello scopo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 4815 del 24 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato dalla contribuente La vicenda riguardava un accertamento emesso nei confronti di una contribuente quale socia di una società a ristretta base.
Si configura l’indebita detrazione Iva se il contribuente non prova l’inerenza della distribuzione di costi all’interno dell’Ati, soprattutto quando l’impresa mandante emette fattura, anziché alla stazione appaltante, alla mandataria che poi fattura a sua volta l’intera prestazione complessivamente dovuta dalle imprese facenti parte dell’associazione temporanea. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4753 del 24 febbraio 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Le FAQ pubblicate dal GSE-MIMIT il 21 e 24 febbraio 2025 hanno apportato significative semplificazioni in termini di adempimenti richiesti per fruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”. Tra i chiarimenti più significativi, il fatto che i certificatori, nell’attestazione del miglioramento dell’efficienza energetica: per i beni ammortizzabili da oltre 24 mesi, possono utilizzare i parametri tecnici dichiarati dai costruttori possono, inoltre, avvalersi delle dichiarazioni del costruttore, perizie asseverate, report di prova conformi all’art. 9 ISO 14955-2 o certificazioni di audit condotte da organismi accreditati per i beni con un costo inferiore a . 300.000 è possibile avvalersi delle perizie 4.0.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link